È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15 s. g. la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento forense.

Per il settore assicurativo di particolare importanza è l’art. 12 che disciplina l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale e l’assicurazione contro gli infortuni degli esercenti la professione forense.

L’art. 12, per quanto concerne la polizza di r. c. professionale, riproduce quanto in precedenza stabilito dal d. P. R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma di tutte le professioni regolamentate, a norma dell’art. 3,

comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (v. i nostri Prot. sopracitati).

L’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti devono stipulare, autonomamente o tramite convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali, dalla Cassa previdenziale forense, una polizza che copra la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato deve render noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Innovativa invece la disposizione dell’art. 12 che riguarda la stipulazione obbligatoria di una polizza a copertura degli infortuni occorsi allo stesso avvocato, ai suoi collaboratori, dipendenti, praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale, all’interno e al di fuori dei locali dello studio legale.

Degli estremi delle suddette polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione deve essere data comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza.

Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti ed aggiornati ogni 5 anni dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Si può ritenere che l’obbligo assicurativo divenga effettivo con la pubblicazione della predetta determinazione da parte del Ministero della giustizia.

Fonte: ANIA