Sul sito internet della CONSAP è stato pubblicato un “avviso di presentazione delle domande di rimborso delle polizze dormienti” (v. allegato).

Nel 2008 la normativa sulle polizze “dormienti” aveva previsto la retroattività delle proprie disposizioni “con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006”. Successivamente, era stato emanato il decreto ministeriale 28 maggio 2010, che aveva individuato apposite iniziative per favorire il rimborso delle polizze “dormienti” affluite al relativo Fondo per le quali avesse operato la suddetta retroattività, e ora la CONSAP è stata incaricata dal Ministero dello sviluppo economico della gestione della procedura per il suddetto rimborso agli aventi diritto.

Le domande di rimborso saranno accettate solo se presentate entro il 15 aprile 2013 e se rispettino le seguenti tre condizioni: evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza intervenuti dopo il 1° gennaio 2006; prescrizione intervenuta prima del 29 ottobre 2008; rifiuto della prestazione da parte dell’impresa assicuratrice per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al citato Fondo.

Per quanto di interesse del settore assicurativo vita, alla domanda di rimborso presentata dall’avente diritto dovrà essere allegato anche l’originale dell’attestazione rilasciata dall’impresa assicuratrice  in conformità dell’accluso modello e in cui si dichiara che: 

1) sussistono i requisiti della “dormienza” (evento o scadenza successivi al 1° gennaio 2006 e prescrizione maturata anteriormente al 29 ottobre 2008); 

2) il capitale assicurato è stato trasferito al Fondo “rapporti dormienti” (indicando la data del versamento,

l’importo e il numero del CRO);
3) la prestazione è stata rifiutata a causa dell’intervenuta prescrizione, né avrebbe potuto essere adempiuta in seguito.

L’attestazione deve inoltre contenere (a pena di improcedibilità) il numero identificativo della polizza  e non può riferirsi a più polizze. Le imprese sono in tal modo chiamate a collaborare con gli aventi diritto ai fini del conseguimento del rimborso loro dovuto.

Fonte: ANIA