di Debora Alberici  

Il decreto Balduzzi ha eliminato la responsabilità penale del medico per colpa lieve, ma resta fermo il risarcimento del danno. Infatti è tenuto al ristoro di tutti i danni il sanitario che diagnostica erroneamente un cancro e opera il paziente senza che fosse necessario. Lo precisa la sentenza 4030/13, pubblicata il 19 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso della paziente dopo una doppia sconfitta in sede di merito. La donna cita in giudizio l’azienda ospedaliera e due chirurghi, chiedendo la condanna al pagamento dei danni patrimoniali e non, per l’operazione che le ha provocato un’invalidità permanente: è stata infatti sottoposta a un intervento di laparoisterectomia dopo la diagnosi sbagliata di carcinoma. I giudici di piazza Cavour chiariscono che il consenso informato del paziente costituisce un «diritto inviolabile della persona». Il caso specifico è caratterizzato «da un contestuale errore di informazione e di assenso all’atto chirurgico». Ma attenzione: stavolta «l’errore diagnostico non deriva da colpa lieve, ma da una gravissima negligenza». E la condotta antidoverosa si configura appunto per avere operato la paziente prima di avere la certezza di un tumore conclamato e diffuso. Quanto al decreto Balduzzi, la Suprema corte sottolinea come la novella ha depenalizzato la responsabilità del medico per colpa lieve, ma osserva anche che «la prova della colpa lieve non esime dalla responsabilità civile». Nella controversia esaminata dai giudici «i medici e la struttura non hanno dato la prova esimente della complicanza non prevedibile o non prevenibile» dell’intervento, mentre la prova «incombe alla parte che assume l’obbligo di garanzia della salute». E attenzione: Piazza Cavour non manca di sottolineare come la novella ha destato non poche perplessità di ordine costituzionale, in relazione al comma secondo dell’articolo 77 della Costituzione: il testo originario del decreto legge, infatti, non recava alcuna previsione di carattere penale e neppure circoscriveva il novero delle azioni risarcitorie esperibili da parte dei danneggiati. Giusto un anno fa, peraltro, la Corte costituzionale ha di nuovo detto no agli emendamenti su temi estranei all’originario decreto-legge approvati in sede di conversione.

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