di Giuseppe Di Vittorio  

Calcolo della Tobin tax semplificato per i derivati più complessi, quali covered warrant, opzioni e certificati (base imponibile oltre i 4 miliardi di euro): basterà applicare la tariffa a quanto investito. Gli intermediari finanziari potranno avvalersi della collaborazione delle società di gestione accentrata per calcolare l’imposta e l’aiuto potrà spingersi anche fino all’assolvimento degli obblighi dichiarativi. Per i prodotti ibridi, che risultano da un mix fra prodotti tassati e prodotti esclusi, l’attività finanziaria verrà tassata solo se la componente colpita dall’imposta è superiore al 50%. Lo prevede il decreto del ministero dell’economia 21 febbraio 2013, attuativo della tassa sulle transazioni finanziarie, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 di oggi. Il dispositivo ha chiarito alcuni dubbi interpretativi e ha meglio evidenziato le esclusioni dall’imposta. Una delle novità dell’ultima ora per la tassa introdotta con la legge di stabilità 2013 (228/2012) è l’esclusione delle azioni emesse da tre società: Tenaris, società attiva nella costruzione di tubi di acciaio, Stm (microchip) e BB Biotech (biotecnologie). Le tre aziende hanno infatti tutte sede legale all’estero pur essendo quotate sul mercato italiano. E il decreto attuativo stabilisce che si considerano fiscalmente residenti e quindi colpite dall’imposta le società con sede legale nello stato italiano. Il numero delle società le cui azioni sconteranno l’imposta scende quindi a 73 sulle 295 quotate sui mercati regolamentati tricolore.

Le azioni. La Tobin tax, per cui si prevede un gettito di un miliardo di euro, entrerà in vigore domani per le azioni, mentre per i derivati si parte da luglio. Colpisce gli acquirenti di azioni italiane ovunque residenti emessi da società con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro e gli operatori in titoli derivati con sottostante azioni e indici tricolore. Le aliquote sono pari allo 0,10% del valore della transazione per le azioni, Solo per il 2013 l’imposta per le azioni sale allo 0,12%, visto che la tassa entrerà in vigore ad anno già iniziato (marzo). L’imposta prevede poi un’aliquota dello 0,20% (0,22% solo per il 2013) se la transazione azionaria viene fatta al di fuori dei mercati regolamentati. Sono escluse solo le azioni le operazioni aperte e chiuse in giornata. Le operazioni colpite sono quelle che durano più di un giorno.

Cosi i derivati. L’Italia sarà l’unico paese al mondo ad avere una tassazione sui derivati. Esclusivamente sui contratti a termine con sottostante indice o azione italiana, opera una tariffa fissa in base al valore nozionale del contratto (si tratta di decimi di euro per ogni lotto). Le tariffe vengono quintuplicate quanto le transazioni avvengono su mercati non regolamentati. L’imposta sui derivati viene pagata sia dal compratore che dal venditore al contrario di quanto avviene sulle azioni dove paga solo il compratore. Sui derivati è colpito anche l’intraday, quindi rientrano nella base imponibile anche le operazioni aperte e chiuse in giornata. Il primo appuntamento alla cassa è previsto per il 16 luglio 2013, mentre per tutte le tipologie di prodotti a cui si applica la Tobin tax viene fissato il criterio generale per cui il saldo avviene il 16 del mese successivo all’operazione.

Gli esclusi. La Tobin tax esclude i prodotti del risparmio gestito e assicurativo, quindi fondi comuni di investimento e unit linked. Le obbligazioni, i titoli di stato, le valute, le azioni estere, le materie prime e più in generale tutti i derivati con sottostante attività finanziarie estere sono fuori dal campo della tassa. L’imposta non si paga nemmeno per le azioni emessa da società italiane con capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro. Gli intermediari finanziari faranno da sostituto di imposta. Banche e sim preleveranno il dovuto dai conti dei clienti e gireranno l’imposta all’erario.

Alta frequenza. In ambito Tobin tax rientra anche l’imposta sul Trading ad alta frequenza. Le operazioni fiscalmente colpite sono quelle inferiori ai 30 secondi L’obbligo impositivo scatta quando gli ordini cancellati o modificati superano il 50% del totale. La base imponibile è costituita solo dagli ordini modificati e cancellati che eccedono questa soglia. L’imposta non si paga quindi su tutti gli ordini cancellati e modificati. L’aliquota è pari allo 0,02% e va applicata al valore della transazione.

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