di Enrico Santi 

Passo in avanti verso l’installazione della scatola nera sui veicoli. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto del 25 gennaio 2013 che fissa le caratteristiche dei dispositivi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Ma servono ancora due provvedimenti ad hoc prima che le scatole nere possano essere installate. I dispositivi che registrano l’attività del veicolo erano stati previsti in primo luogo dall’art. 49 della legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il garante per la protezione dei dati personali, avrebbe dovuto emanare direttive al fine di prevedere l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del codice della strada, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. Successivamente il testo originario dell’art. 32 decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 ha introdotto la previsione che, qualora il proprietario acconsenta all’installazione della scatola nera o di altri meccanismi elettronici equivalenti, l’impresa di assicurazione, oltre ad assumersi i relativi costi, dovrà applicare una riduzione delle tariffe applicate all’assicurato. La successiva legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 ha aggiunto la previsione che la riduzione dovrà essere significativa e che a carico della compagnia assicuratrice saranno posti tutti i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità. Tuttavia, il decreto legge n. 1/2012 ha subordinato l’utilizzabilità e installazione della scatola nera all’adozione di tre specifici provvedimenti. Il primo di questi è appunto il decreto del 25 gennaio 2013 adottato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il ministero dello sviluppo economico. Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, definisce e stabilisce le caratteristiche, le funzioni minime e la dotazione dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, che devono essere sigillati, alimentati e ancorati a elementi fissi e rigidi. Ma da solo questo decreto non basta. Infatti, ai sensi dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, occorre attendere che siano emanati due ulteriori provvedimenti. In primo luogo, un regolamento dell’Isvap di concerto con il ministro dello sviluppo economico e il garante della privacy, per la protezione dei dati personali, che deve stabilire le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei dispositivi in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare il meccanismo. In secondo luogo, un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il garante della privacy, per definire lo standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.