di Gabriele Ventura  

L’avvocatura punta sulla giustizia alternativa per smaltire i quasi 5,5 milioni di cause civili pendenti. E in particolare su mediazione e arbitrato, proponendo l’affidamento del procedimento ormai maturo, da parte del giudice ordinario, ad arbitri o conciliatori, per sgravare gli uffici dei tribunali.

Lo ha ribadito l’altro ieri il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, a margine del Professional day. D’altra parte la stessa riforma forense promuove, a livello locale, la costituzione di camere di conciliazione e camere arbitrali. Demandando al ministero della giustizia, sentito il Cnf, l’emanazione di un regolamento con le modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Così, gli ordini territoriali da un lato stanno cambiando le regole dei propri organismi di conciliazione puntando sulla mediazione facoltativa, dall’altro si stanno attrezzando per costituire camere arbitrali. Vediamo come.

 

Mediazione e arbitrato. Nonostante la lunga battaglia dell’avvocatura contro la mediazione obbligatoria, gli ordini locali, dall’entrata in vigore del dlgs n. 28/2010, nel marzo 2011, si sono quasi tutti attrezzati istituendo camere di conciliazione che, nell’ultimo rilevamento del ministero della giustizia, il 31 marzo 2012, erano già 103. E avevano in mano il 25% dei procedimenti, spartendosi il resto della torta con le camere di commercio e gli organismi privati. Ora, con la sentenza della Consulta, per gli avvocati si aprono nuove opportunità, perché molte delle camere di conciliazione gestite da privati sono destinate a sparire, mentre gli organismi creati dagli ordini locali si stanno attrezzando per adeguarsi alle nuove regole. L’ordine di Milano, per esempio, ha pubblicato sul proprio sito internet, l’aggiornamento del proprio regolamento, tariffario e codice etico dei mediatori. Mentre l’ordine di Roma ha avviato un nuovo progetto per la valorizzazione dell’istituto della mediazione su base volontaria, «comprensivo anche della mediazione scaturente da clausola contrattuale e volto ad assicurare all’organismo e all’ente di formazione quello standard di qualità a livello europeo attraverso un processo di rivalutazione delle strategie operative». Riguardo all’arbitrato, invece, la partita è ancora tutta da giocare. Al momento, infatti, solo l’ordine di Monza ha istituito una camera arbitrale presso il proprio Consiglio dell’ordine (si veda ItaliaOggi del 31 gennaio 2013).

 

Lo sportello del cittadino. Il Cnf, inoltre, punta sullo sportello del cittadino, dove gli avvocati forniranno informazioni a titolo gratuito su temi quali la pattuizione del compenso, il conferimento dell’incarico all’avvocato, i doveri deontologici che ne derivano, i nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense. Lo schema di regolamento (n. 1-R C-2013) è stato inviato l’altro ieri ai Consigli dell’ordine, che hanno tempo fino al 7 marzo prossimo per inviare le proprie osservazioni (si veda ItaliaOggi di ieri). Sarà compito poi dei singoli ordini territoriali mettere a punto un proprio regolamento per disciplinare lo sportello a livello locale. In pratica, presso gli sportelli i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati (o praticanti abilitati) per ottenere informazioni gratuite sia sulle modalità di protezione dei loro diritti sia sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali. Potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sui sistemi alternativi come la mediazione e l’arbitrato, e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura, sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio. Obiettivo trasparenza, poi, sulle prestazioni professionali: lo sportello fornirà indicazioni sulla pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale. Le informazioni saranno rese a titolo gratuito da avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’ordine, in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche.

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