Banche e intermediari finanziari senza ritenuta sulle provvigioni incassate per l’attività di intermediazione assicurativa. Il collocamento di polizze standardizzate è assimilabile al procacciamento d’affari e beneficia dell’esenzione prevista in favore di mediatori e agenti dall’articolo 25-bis, comma 5 del dpr n. 600/1973. A precisarlo è l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7/E di ieri.

Il soggetto istante evidenziava come l’attuale quadro normativo consenta anche a banche, sim, intermediari ex articolo 107 Tub e Poste italiane di svolgere attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni «dirette» alle imprese di assicurazioni, esattamente al pari dei soggetti espressamente esentati dalla ritenuta. Pertanto, secondo il contribuente, l’agevolazione prevista dal citato articolo 25-bis dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, recato dall’articolo 109 del dlgs n. 209/2005.

Tesi che trova concorde l’amministrazione finanziaria. Dopo aver ricostruito la disciplina nazionale e comunitaria del comparto dal 1984 a oggi, l’Agenzia conviene che tutti gli intermediari iscritti al Registro unico possono collocare sul mercato contratti di assicurazione, purché standardizzati o comunque caratterizzati da clausole e garanzie predeterminate, cioè non modificabili dal «venditore”. Tali prestazioni vengono rese direttamente all’impresa di assicurazione: promozione, collocamento del prodotto, riscossione del premio (se prevista dall’accordo di distribuzione). Il contratto, invece, viene stipulato dal cliente con la compagnia assicurativa. Non si ha un rapporto di agenzia o mediazione «per l’impossibilità di rappresentare le imprese o gli assicurandi», puntualizza il fisco, ma nella sostanza l’operato di banche, uffici postali e sim «può essere ricondotto alla figura atipica del procacciamento di affari». Fattispecie, questa, che di regola è soggetta alla ritenuta d’acconto Irpef/Ires prevista dall’articolo 25-bis, comma 1 del dpr n. 600/1973. Tuttavia, la sostanza prevale sulla forma.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata