In tema di assicurazioni, qualora il contratto stipulato rientri nello schema normativo di cui all’art. 1891 c.c., ben può derogare alla disciplina legale, atteso che l’articolo in questione non è compreso tra le disposizioni che l’art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili. Ne consegue che le eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali.

(Fattispecie relativa ad un contratto di assicurazione per furto ed incendio su un dato immobile, qualificato come contratto a favore di terzo, in cui la clausola con cui veniva pattuito che tutte le ragioni nascenti dallo stesso potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo, non e, per quanto innanzi detto, vessatoria o nulla).

Cass. civ., 31 gennaio 2012, n. 1362