di Debora Alberici  

 

Risponde ai sensi della «231» la società che, in virtù di una appalto truccato, percepisce denaro erogato all’appaltante da un finanziamento pubblico. Insomma la responsabilità penale e quindi la confisca sussistono anche nel caso in cui la percezione di denaro non sia stata diretta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5150 del 1 febbraio 2013. Una società mediante raggiri era riuscita ad ottenere un contratto di appalto da committenti titolari di erogazioni pubbliche. Per questo era scattata la confisca ai sensi della «231». L’amministratore e impresa si erano opposti senza successo di fronte al Tribunale. Quindi il ricorso in Cassazione con il quale è stato reso definitivo il verdetto di merito. La terza sezione penale ha chiarito che «quanto al fumus dei reati ipotizzati e in particolare del reato di truffa aggravata (in relazione al quale è stata chiesta la misura cautelare), si assume che non sarebbe configurabile il reato di cui aIl’art. 640 bis c.p. in quanto l’ipotizzato profitto non riguarderebbe contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. I finanziamenti comunitari venivano infatti percepiti direttamente dai soggetti presunte vittime della truffa, con i quali era intervenuto un contratto di appalto di natura privatistica». Ma, ricorda il Collegio, in materia di truffa per avere erogazioni pubbliche, le somme continuano a essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. Insomma, conclude la Cassazione, anche in questo caso trova applicazione il principi del carattere «pubblico» dei finanziamenti anche quando entrano nella disponibilità del soggetto finanziato; sicché è configurabile il reato ex art.640 bis c.p. nell’ipotesi siano stati posti in essere artifici e raggiri per conseguire, in relazione agli stessi finanziamenti, un ingiusto profitto.