Professionisti, per poter continuare a rilasciare il visto di conformità occhio alla scadenza della polizza assicurativa. Qualora quest’ultima sia scaduta e non verranno prodotti il rinnovo della polizza ovvero gli attestati delle quietanze in caso di pagamento rateale, il professionista verrà cancellato d’uffi cio dall’elenco dei soggetti abilitati. Tuttavia, lo stesso sarà «avvisato» con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di scadenza della polizza per regolarizzare la sua posizione. È questo il contenuto di due distinte note (la n.4105 del 25.1.2012 e la n.5727 dello scorso 2 febbraio), con cui la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate, chiarisce alcuni aspetti per poter proseguire il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti. Ma entriamo nel dettaglio. NOTA 25.1.2012 La Dre Piemonte ricorda che i professionisti inseriti nell’apposito elenco hanno l’obbligo di produrre, alla scadenza della polizza assicurativa, il rinnovo ovvero la successiva quietanza. Lo scopo della polizza, infatti, è quello di garantire l’eventuale danno arrecato dall’intermediario. Viene precisato che sia il rinnovo che gli eventuali attestati di quietanza dovranno essere inviati alla Dre Piemonte entro trenta giorni dalla scadenza secondo alcune modalità tra cui la trasmissione per posta elettronica certifi cata. In caso di inottemperanza entro tale termine, il professionista non potrà più apporre il visto di conformità e sarà cancellato dall’apposito elenco tenuto dalla stessa Dre. Fermo restando che, successivamente alla cancellazione, lo stesso professionista potrà reiscriversi con una nuova e completa comunicazione così come previsto dall’art.21 del dm n.164/1999. Nella stessa nota, la Dre nota che, a tal fi ne, spesso la data di inizio della nuova polizza non coincide con la data di scadenza di quella vecchia. A tal proposito, il professionista è tenuto a garantire la continuità della copertura assicurativa verifi cando, con la compagnia assicurativa che le due date siano assolutamente coincidenti. Infi ne, con riferimento alla possibilità che il professionista possa utilizzare una polizza assicurativa stipulata con una società di servizi, la nota in esame rileva che tale evenienza è ammessa solo se il contraente è la società di servizi e l’assicurato il professionista per l’attività di apposizione del visto. Infi ne, per quanto riguarda il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio professionale e non ha una propria partita iva, la Dre rileva che lo stesso può sempre avvalersi di una società di servizi «ma il capitale sociale dell’associazione professionale sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti ». Infi ne, nessun problema in caso di variazione di domicilio presso comune di altra Regione. Una volta comunicato, saranno le due Dre interessate a «scambiarsi» i dati per l’inserimento del professionista nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio. NOTA 2.2.2012 La perentorietà della cancellazione in caso di mancata trasmissione del rinnovo o della quietanza, contenuta nella nota del 25 gennaio, ha reso necessaria l’emanazione di un’ulteriore nota di chiarimenti. Nella nota del 2 febbraio, pertanto, si chiarisce che, in prossimità della scadenza della polizza, in mancanza di produzione del rinnovo o della quietanza, la Dre Piemonte inoltrerà un apposito invito al professionista a mezzo mail, fax o lettera. Se l’invito dovesse restare lettera morta, la Dre spedirà un secondo invito con l’obbligo di procedere a sanare l’irregolarità entro trenta giorni dalla ricezione. L’ulteriore silenzio comporterà la cancellazione del professionista dall’elenco. Quindi, la cancellazione d’uffi cio di un professionista dall’elenco avverrà solo dopo il primo invito, la formale comunicazione all’interessato e l’inutile decorso del termine di trenta giorni. Antonio G. Paladino