Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 ha disciplinato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, commi 23 e 27, del decreto-legge n. 138 del 2011, i criteri per la determinazione della quota dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici e quelli per il computo dei redditi relativi ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011.

Il decreto ha stabilito che il criterio per l’individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile, da assoggettare all’aliquota del 20 per cento, è forfettario di tipo patrimoniale, in quanto attribuisce rilevanza alla percentuale dell’attivo investito nei suddetti titoli rispetto al totale dell’attivo riferibile alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, rilevata dai rendiconti di periodo approvati o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato, mentre per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011 ha previsto che la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, da assoggettare al 12,50 per cento, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica e i premi versati fino alla stessa data.

Poiché l’attesa circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate non è stata ancora emanata e i nuovi criteri di tassazione devono essere applicati, l’ANIA, sentita per le vie brevi la stessa Agenzia, indica i criteri che le imprese potranno seguire per il calcolo della quota di proventi delle polizze da assoggettare a tassazione nella misura del 20 per cento.

L’ANIA riteneal riguardo che per le polizze rivalutabili e le polizze unit-linked collegate ad un fondo interno, si possa procedere, per ciascuna gestione nel modo seguente:

–          ogni anno si calcola la percentuale della composizione dei titoli pubblici rispetto al totale degli attivi che risulta dall’ultimo prospetto approvato (o da documenti e dati ufficiali equivalenti, se un rendiconto ex lege non esiste) convenzionalmente in data immediatamente anteriore al 31 dicembre, anche nel caso in cui il prospetto o rendiconto sia riferito ad un periodo di osservazione non annuale (ad esempio mensile o trimestrale); se il periodo di osservazione è, ad esempio, mensile, si assumerà il rendiconto del mese di ottobre dell’anno (approvato entro il 30 dicembre). I prospetti o rendiconti assumeranno rilevanza ai fini in esame alla data ultima prevista per la loro redazione (cfr art. 13 del Regolamento Isvap 38/2011 e par. 5 della Circolare ISVAP 474/2002);

–          per quanto concerne il calcolo della percentuale di composizione degli attivi (titoli pubblici / totale attivi), si considerano i valori del prospetto o rendiconto, senza tener conto del momento di  acquisto/vendita di ogni singolo titolo;

–          all’atto della liquidazione di una polizza di durata pluriennale, si assumono le percentuali dei predetti prospetti approvati nel corso della durata del contratto, e di esse si computa la media; detta percentuale media, applicata al reddito determinato ai sensi dell’art. 45, comma 4, del TUIR, determina la quota di reddito da escludere, nella misura del 37,50 per cento, dal reddito da assoggettare all’aliquota ordinaria del 20 per cento;

–          ove nel corso della durata del contratto non sia stato approvato alcun rendiconto, individuato come sopra indicato, la percentuale rilevante sarà quella dell’ultimo rendiconto approvato.

Tenuto conto che, in base all’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dell’art. 2, comma 1, del decreto di attuazione, ai fini del calcolo della percentuale rileva anche l’investimento indiretto in titoli pubblici compresi nelle quote di OICR di cui all’art. 26-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77 del 1983, per tali quote occorrerà tener presente, ai fini del calcolo, la percentuale comunicata dalla SGR – con i criteri e le modalità stabiliti dall’art. 1 del decreto di attuazione – che sarebbe rilevante ai fini della tassazione ove le relative quote fossero realizzate alla data del prospetto, ponderando la percentuale con il rispettivo peso.

L’ANIA ritiene che per le polizze unit linked collegate a un fondo esterno, per le quali non è previsto alcun rendiconto, si possano assumere convenzionalmente le percentuali al 31 dicembre di ogni anno e che per i contratti che non dispongono di rendiconti di periodo della composizione degli attivi nel corso della durata del contratto – quali, ad esempio, le polizze index-linked – l’impresa possa disporre, esclusivamente ai fini fiscali, di rendiconti di periodo che rilevino la percentuale di titoli pubblici con cadenza annuale, riferita anche in tal caso alla data del 31 dicembre.

Fonte: ANIA