Pagina a cura di Alessandro Felicioni  

In extremis, arriva la proroga per la scadenza del prelievo aggiuntivo sui capitali scudati. Dopo l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per l’imposta sostitutiva e l’emanazione del provvedimento datato 14 febbraio 2012, con le ultime indicazioni, con un intervento di settimana scorsa (la data di scadenza del primo versamento era prevista per il 16 febbraio) il ministero ha rinviato l’appuntamento a data da destinarsi, ossia demandando ad un successivo provvedimento l’indicazione delle nuove scadenze.

Per le attività fatte emergere usufruendo dello scudo fiscale nelle varie versioni offerte (dl 350/2001 e dl 78/2009), è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo straordinaria.

Imposta che, nella sostanza, viene richiesta ai contribuenti per poter mantenere l’anonimato sui capitali scudati. Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i nominativi per i quali non è stato possibile versare l’imposta perché nel frattempo è cessato il rapporto o perché non hanno ricevuto dal contribuente la relativa somma. In particolare, l’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, reca «Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero».

In particolare, il comma 6 dell’articolo 19 introduce un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille sulle «attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni», prevedendo che «per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille».

Il comma 8 del predetto articolo dispone che «gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno (ad esclusione del primo anno, ossia il 2012, per il quale, come detto, la scadenza è stata prorogata).con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività secretate è quello al 6 dicembre 2011».

Il successivo comma 10 stabilisce che «per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato». Inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che «per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11».

Il provvedimento del 14 febbraio scorso ha chiarito che l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate e ancora in anonimato e quella straordinaria, che, per il solo 2012, colpisce chi al 6 dicembre scorso aveva ridotto o estinto il conto secretato, vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie – rispettivamente alla data di riferimento e a quella del prelievo – oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

La risoluzione n. 14/E del 2012 istituisce i codici tributo «8111», «8112», «8113» per versare, tramite modello F24, rispettivamente l’imposta di bollo speciale, l’imposta straordinaria e le relative sanzioni, previste dal decreto Salva-Italia, per le attività finanziarie emerse.

In particolare, il codice «8111» consente il versamento dell’imposta di bollo speciale, pari al 4 per mille, sulle attività finanziarie che al 31 dicembre scorso, erano ancora secretate. Con il codice «8112» si potrà pagare l’imposta straordinaria del 10 per mille sui «valori» che al 6 dicembre scorso sono stati in tutto o in parte prelevati dal rapporto acceso presso l’intermediario per effetto della vecchia procedura di emersione. Infine, con il codice «8113» si potranno corrispondere le sanzioni per l’omesso versamento dei tributi.

I codici sono esposti nella sezione «Erario» dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» si indica l’anno del versamento.

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