DI VALERIO STROPPA Lo scudo fi scale con proroga al 16 maggio. Il nuovo termine di versamento interesserà sia l’imposta di bollo speciale sull’anonimato, che avrà poi cadenza annuale, sia l’imposta straordinaria “una tantum” sulle attività prelevate o dismesse alla data del 6 dicembre 2011. È quanto prevede il testo in entrata del decreto-legge sulle semplifi cazioni tributarie approvato ieri dal consiglio dei ministri in tarda serata. Quasi tre mesi di tempo, dunque, per consentire a banche, società di gestione e fi duciarie di quantifi care l’imposta sugli scudati e trattenere gli importi dai conti amministrati oppure recuperare la provvista dai contribuenti. Ma con il provvedimento del governo vengono introdotte numerose disposizioni anche in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo (si veda ItaliaOggi del 23 e del 24 febbraio 2012). Costi del reato In primo luogo viene circostanziata la previsione sull’indeducibilità dei c.d. “costi da reato” recata dall’articolo 14, comma 4-bis della legge n. 537/1993. L’attuale formulazione della norma stabilisce che nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6 del Tuir “non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualifi cabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”. A fronte di tale dettato letterale, si sono aperti negli anni molteplici contenziosi riguardanti accertamenti che disconoscevano costi talvolta del tutto slegati dalle vicende tributarie. E spesso i motivi del ricorso presentavano proprio riferimenti all’incostituzionalità della disposizione, tanto che sull’argomento potrebbe intervenire a breve la Consulta, interpellata dalla Ctr Veneto (la questione è stata tuttavia già dichiarata inammissibile circa un anno fa). Con il decreto ieri al vaglio di palazzo Chigi, l’indeducibilità viene limitata ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualifi cabili come delitto non colposo (si veda ItaliaOggi del 22 febbraio 2012). In questo modo, nelle intenzioni dell’esecutivo, l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al reato assurgerebbe a regola generale da applicare in maniera standard, senza più il rischio di essere letta come una sanzione impropria contestabile in giudizio. Fatture per operazioni inesistenti Con il decreto fi scale viene introdotta una specifi ca norma volta a punire l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare si prevede che in sede di rettifi ca ai fi ni delle imposte dirette non concorrono a formare reddito “i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”. tali ipotesi si una sanzione 25% al 50% degli oneri attinenti ai beni/servizi indicati in dichiarazione e non effettivamente scambiati/ prestati. La norma precisa tuttavia che in nessun caso applicano sanzioni che l’articolo del dlgs n. 472/1997 commina in caso di concorso di violazioni. Inoltre, il contribuente potrà alleggerire la propria definendo la entro il termine di proposizione del ricorso, con il versamento agevolato di un importo pari a un terzo della sanzione. Entrata in vigore Le novità in materia di costi del reato e di operazioni inesistenti dovrebbero trovare applicazione anche per fatti e atti posti in essere prima dell’entrata in vigore del decretolegge, qualora più favorevoli. Il principio del favor rei non si applicherà, invece, qualora i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis dell’articolo 14 della legge n. 537/1993 siano divenuti defi nitivi. Viene inoltre specifi cato che le modifi che rilevano anche in sede di determinazione del valore della produzione netta sulla quale andare a calcolare l’Irap. Studi di settore Ritoccati i requisiti per procedere all’accertamento induttivo nei casi di dati omessi o infedeli nei modelli per gli studi di settore, o in presenza di cause di esclusione/inapplicabilità non veritiere. La disposizione interessata è l’articolo 39, comma 2, lettera d-ter) del dpr n. 600/1973. In presenza di tali irregolarità, l’Agenzia delle entrate potrà determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di elementi comunque raccolti o pervenuti a sua conoscenza. Anche prescindendo dalle voci di bilancio e dalle scritture contabili e in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il più incisivo strumento di rettifi ca si applicherà pure in caso di infedele compilazione dei modelli, qualora la differenza rilevata in sede di verifi ca risulti superiore al 15% oppure a 50 mila euro. Lo scostamento va calcolato applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli indicati in dichiarazione. La nuova norma interesserà gli accertamenti notifi cati a partire dall’entrata in vigore del dl. Per gli accertamenti recapitati fi no a quella data, continuano a valere le regole previgenti. ©Riproduzione riservata