L’intervento attuato dal Governo sulle liberalizzazioni “non può che essere oggetto di valutazione positiva in considerazione del maggior livello di competitività che può determinare sulle dinamiche di sviluppo del mercato e sul contenimento dei prezzi, a favore dei consumatori e della produttività”, ha detto il presidente dell’ISVAP Giancarlo Giannini in occasione di un’audizione presso la 10° Commissione del Senato avvenuta lo scorso venerdì.

Molte delle proposte formulate dall’ISVAP nella segnalazione al Governo e al Parlamento del dicembre 2010 sono stati alla base del decreto: in particolare gli incentivi al recupero di efficienza da parte delle compagnie; la prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti nell’assicurazione r.c.auto; l’ampliamento dell’offerta di prodotti personalizzati in base alle esigenze dei consumatori.

Riguardo ai singoli articoli del decreto, l’ISVAP sottolinea l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica), anche se, riguardo al secondo comma (risarcimento in forma specifica)  invita a tener presente “il principio dell’integrale risarcimento del danno stabilito dal Codice Civile quale fondamento delle assicurazioni di responsabilità extracontrattuale. Meccanismi di risarcimento in forma specifica possono pertanto operare solo se il consumatore abbia contrattualmente acconsentito a rinunciare al risarcimento pecuniario ricavandone in cambio un beneficio in termini di riduzione del premio.

Tale meccanismo, per cui alla prestazione in forma specifica deve conseguire uno sconto sul premio di tariffa, è infatti già previsto per il risarcimento diretto dall’art. 14 del DPR 254/2006.

Espressione del principio dell’integrale risarcimento è peraltro la disposizione di cui al successivo articolo 32, comma 3 del decreto legge, che modificando l’art. 148 del Codice delle assicurazioni in materia di procedura ordinaria di risarcimento, fa espresso riferimento alla presentazione da parte del danneggiato di una fattura per riparazioni autonomamente effettuate e al suo diritto, in ogni caso “al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”.

Soddisfazione viene espressa da Giannini anche sugli artt. 30, che riguarda la repressione delle frodi,  31, sul contrasto della contraffazione dei contrassegni assicurativi, 32, su ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni. Riguardo il contrasto della frode nella liquidazione dei danni l’ISVAP propone, in sede di conversione del decreto legge, di integrare l’art. 32, comma 3, lettera b) come segue: “2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l’impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all’art. 135”; “comma 3-bis. All’articolo 315 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente “4. Il mancato adempimento dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila.”

Riguardo alla normativa tanto discussa dell’art. 34. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto, l’ISVAP condivide gli obiettivi della disposizione, che mira ad aumentare la concorrenza nel settore della r.c.auto, ma la sua attuazione pratica si rivela piuttosto comlessa e ha “mostrato alcuni profili che necessitano di attenta valutazione, in termini di coerenza della disposizione rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di intermediazione, di parità di trattamento rispetto alle imprese che operano in via diretta (telefoniche, web, ecc.) e di proporzione della sanzione”.

Sotto il profilo della coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, sottolinea Giannini, “occorre considerare che la disciplina sulla intermediazione assicurativa richiede all’intermediario di indicare con chiarezza al consumatore se, in virtù di un obbligo contrattuale, egli sia tenuto ad offrire prodotti di una sola impresa di assicurazione o di più imprese ovvero se fornisca consulenze imparziali basate una vasta gamma di imprese e prodotti. In tale contesto, in particolare per gli intermediari legati da accordi di esclusiva, la presentazione dei tre preventivi di imprese concorrenti rischia di introdurre elementi di non chiarezza rispetto alla natura dell’attività svolta e rappresentata al consumatore”.

L’ISVAP ha proposto ufficialmente alle associazioni di categoria di aprire un tavolo di confronto per valutare le concrete modalità applicative della norma ed eventualmente proporre interventi correttivi in sede di conversione in legge del decreto.

Riguardo alla riforma del Bonus malus l’ISVAP sottopone ancora una volta una proposta di modifica dell’articolo 133 del Codice delle Assicurazioni (Formule Tariffarie) necessaria per l’adozione del nuovo sistema di Bonus/Malus – oggetto della Segnalazione ed attualmente in fase di avanzata elaborazione da parte dell’Autorità – che conduca a migliorarne l’efficienza e l’equità con modalità che risultino premianti per gli assicurati, favorendone la mobilità, a beneficio della concorrenzialità nella r.c. auto.

L’Istituto propone di inserire, in sede di conversione, il seguente articolo:

34-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma: 1 bis. L’ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità”.

Sulla disposizione relativa alle assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari, l’Isvap ritiene che la nuova disposizione obbligando ora le banche, in qualità di intermediari assicurativi, a presentare almeno due preventivi di diversi gruppi assicurativi spinga verso il potenziamento delle dinamiche concorrenziali, incidendo sugli accordi di distribuzione di bancassurance e rimuovendo vincoli di esclusiva.

“La nuova disposizione, pur rafforzando i meccanismi concorrenziali, di per sé non appare in grado di porre fine alle pratiche di mercato altamente pregiudizievoli per i consumatori poste in essere dalle banche/istituti finanziari, che costringono i consumatori alla stipulazione della polizza e applicano commissioni pari in media al 44% dei premi corrisposti, con punte del 79%. Ad un cliente di 40 anni che accede ad un mutuo ventennale di 200.000 euro viene pretesa la stipulazione di una polizza vita con un premio di 9.600 euro di cui 5.000 euro di commissioni per la banca”, dichiara Giannini.

Per risolvere tali pratiche di mercato ed offrire una reale tutela ai consumatori, l’ISVAP ha posto fine a tali pratiche emanando un recente Provvedimento (Provvedimento 2946 del dicembre 2011) – ampiamente supportato da tutte le associazioni dei consumatori –che in attuazione dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni in materia di conflitto di interessi, ha introdotto il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di assumere contemporaneamente la qualifica di distributori delle polizze e beneficiari delle stesse, ravvisando in tale pratica un non sanabile conflitto di interessi, in danno dei consumatori.

L’Istituto ritiene che la nuova norma del decreto si affianchi alle disposizioni regolamentari dell’ISVAP, intervenendo su un piano diverso.