Il presidente dell’ANIA, Aldo Minucci è intervenuto con un’audizione al Senato sul tema liberalizzazioni, indicando proposte correttive per rendere le disposizioni più facilmente attuabili.

Riguardo  il risarcimento in forma specifica (comma 2 dell’articolo 29) secondo l’ANIA, occorre colmare una lacuna che renderebbe la disposizione poco chiara, prevedendo che il risarcimento pecuniario non possa superare il costo che l’impresa avrebbe sostenuto con la riparazione diretta del veicolo.

Inoltre, sarebbe opportuno coordinare l’offerta del risarcimento in forma specifica con le minuziose disposizioni in materia di procedura d’offerta risarcitoria di cui agli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni.

Sulle scatole nere (articolo 32), l’ANIA ribadisce che il mercato sta già sperimentando numerose soluzioni al riguardo. I contratti r.c. auto abbinati a scatole nere sono già più di un milione e hanno caratteristiche tra loro diverse. La norma prevede che i costi di installazione del meccanismo restino a carico delle compagnie offerenti. “Già oggi i costi di installazione, nella grande maggioranza dei casi, non sono a carico degli assicurati, ma vengono ripartiti attraverso varie formule contrattuali tra le compagnie e le società fornitrici del dispositivo e del servizio ad esso abbinato.

La questione dei costi associati all’installazione della scatola nera, al suo smontaggio (per cambio macchina o fine del contratto) e al servizio di monitoraggio del veicolo è assai  rilevante, perché i costi complessivi sono piuttosto elevati e devono pertanto trovare un ragionevole equilibrio nell’ambito del rapporto compagnie/clienti, in modo da consentire effettivi  vantaggi agli assicurati sul versante della riduzione tariffaria r.c. auto ottenibile rispetto a contratti tradizionali”, dice Minucci.

Secondo l’ANIA sarebbe molto utile se la “scatola nera” fosse installata di serie sui veicoli, lasciando ovviamente all’automobilista la decisione se attivarla a fini assicurativi.

L’ANIA ritiene inoltre, che la disposizione dovrebbe consentire di determinare la riduzione di premio sia ex ante, al momento della stipulazione del contratto, sia ex post, ossia a seguito della verifica del comportamento dell’assicurato dopo un primo periodo di operatività di tale forma contrattuale. In questo modo si favorirebbe un utilizzo virtuoso della scatola nera, rendendo possibili significativi effetti positivi soprattutto nelle aree territoriali caratterizzate da più elevati livelli dei prezzi.

Sulle Norme antifrode l’ANIA ribadisce la necessità di istituire una agenzia antifrode di natura pubblica e con ampi poteri investigativi.  La costituzione di tale Agenzia rappresenterebbe la svolta nella lotta alle truffe e permetterebbe di raggiungere due obiettivi: ridurre i costi assicurativi e favorire la legalità e lo sviluppo dell’economia.

Sul Contrasto alle falsificazioni dei documenti assicurativi e al fenomeno dei veicoli non assicurati l’ANIA rileva una certa perplessità sul comma 2 dell’articolo 31 che prevede la comunicazione ai proprietari dei veicoli che non risultino assicurati (sulla base dell’incrocio dei dati forniti dalle compagnie e dei dati presenti nei registri della motorizzazione civile) di avvisi sulle conseguenze sanzionatorie della violazione. L’Associazione ritiene infatti che tale forma di segnalazione, tra l’altro costosa, non costituisca un reale deterrente per i soggetti che non si siano assicurati.

Sugli obblighi in capo agli intermediari, Minucci  rileva qualche perplessità sugli effettivi benefici per il cliente, mentre i costi amministrativi a carico della distribuzione sono reali. “Non possiamo però sottacere che serve un congruo termine di adeguamento, tra quattro e sei mesi, necessario per intervenire su realtà e processi aziendali complessi.

Inoltre, va rilevato che la sanzione per il mancato adempimento agli obblighi di confronto tariffario è elevatissima (da 50.000 a 100.000 euro). Si deve ricordare che l’agenzia è quasi sempre una piccola impresa; due disattenzioni di un addetto di agenzia potrebbero mettere a repentaglio il ricavato di un anno di lavoro dell’impresa. Ci sembra che tale sanzione sia abnorme e non proporzionata e che vada perciò ridotta drasticamente”.

Per una riduzione più significativa dei prezzi, sottolinea Minucci “occorrerebbe però incidere in maniera più decisa sul costo dei risarcimenti, allineando le norme e le prassi di liquidazione in Italia a quelle degli altri paesi europei.

La principale causa degli elevati costi dell’assicurazione r.c. auto in Italia è infatti l’anomala diffusione di lesioni lievissime alla persona che il sistema assicurativo è costretto a risarcire in base ad una legislazione e a prassi valutative medico-legali e giudiziarie che alterano la reale portata del fenomeno.

In Italia l’incidenza dei danni alla persona derivanti da sinistri stradali risarciti dalle imprese di assicurazione è abnorme, se confrontata con le realtà di altri paesi: il 23% dei sinistri presentano almeno un danno alla persona, con punte in alcune aree del Paese di oltre il 40%. In Europa la media è del 10%. A titolo d’esempio, mentre in Francia i feriti risarciti dalle imprese di assicurazione in un anno sono all’incirca 200 mila, in Italia ammontano a oltre 1 milione.

Questa differenza abissale dipende dal diverso apprezzamento delle lesioni lievissime, che in altri paesi vengono riconosciute solo a seguito di accertamenti strumentalmente assistiti. In Italia, anche a causa della normativa vigente (la tabella medico legale di attuazione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni) che consente di chiedere e ottenere un risarcimento anche solo riferendo un dolore patito, le lesioni invisibili e non strumentalmente accertate risarcite sono circa 500.000 all’anno.

Per arginare questa prassi speculativa che genera costi impropri nel sistema r.c. auto e che si riverbera pesantemente sui prezzi pagati dai cittadini per l’acquisto della polizza obbligatoria occorrerebbe prevedere che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, venga risarcito solo a seguito di riscontro medico legale che accerti visivamente o strumentalmente l’esistenza della lesione.

Si dovrebbe poi emanare la tabella per la valutazione economica dei danni gravi alla persona prevista ormai sei anni fa dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e sulla quale il Governo ha di recente ricevuto il parere del Consiglio di Stato.

Con queste due interventi il prezzo della r.c. auto potrebbe scendere in misura significativa”.