DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le agenzie di assicurazione, anche monomandatarie, sono diventate «broker» e rischiano sanzioni pesanti se non forniscono, al potenziale cliente, tariffe e condizioni di altre compagnie. Al cliente, infatti, vanno presentate almeno altre due opzioni, oltre alla propria. Non è richiesto che ciò avvenga per iscritto. È il risultato degli obblighi introdotti dal dl 24/1/2012 n. 1 (il «decreto liberalizzazioni »), entrato in vigore il giorno di pubblicazione in G.U. (24/1/2012), evidenziato anche dall’Ania in una circolare dello scorso 25 gennaio. Il comma 1, dell’art. 34 dispone che tutti gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti di natura assicurativa nel ramo veicoli e natanti devono, «prima della sottoscrizione del contratto », informare il cliente in modo trasparente ed esaustivo fornendo tariffe e altre condizioni contrattuali «proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi». L’agenzia di assicurazione si troverà così a esercitare, sebbene contro il proprio interesse e pur essendo monomandataria, un’attività di intermediazione che risulta incompatibile con il comma 1, lettera c), dell’art. 12, della Direttiva 2002/92/Ce, nonché degli articoli inseriti nei regolamenti Isvap nn. 5 e 35. La polizza Rc auto, stipulata in assenza della dichiarazione del cliente che attesta il ricevimento delle informazioni prescritte appena indicate, risulterà pertanto affetta da «nullità». E il mancato rispetto dell’obbligo informativo sarà punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 50 mila euro a un massimo di 100 mila euro, applicabile dall’Isvap all’agente e alla compagnia. Le sanzioni sono limitate alle sole agenzie e compagnie, con esclusione degli altri intermediari, comunque obbligati all’adempimento. L’obbligo si pone a carico degli intermediari autorizzati a proporre le polizze Rc auto, come agenti, broker, banche e altri intermediari fi nanziari, dipendenti e collaboratori dei detti intermediari. Prima di far sottoscrivere una polizza auto, l’agente sarà costretto a verifi care, anche sul web, tariffe e condizioni di almeno due ulteriori compagnie non facenti parte del medesimo gruppo assicurativo; dovrà sottoporre i risultati al potenziale cliente e, soltanto successivamente, procedere alla sottoscrizione della polizza, assicurandosi di ottenere la convalida «scritta» di presa visione del cliente. Sebbene non sussista alcun obbligo di sviluppo del preventivo in forma scritta, è importante che l’intermediario si metta nella condizione di dimostrare di aver sottoposto al potenziale cliente le alternative, dovendo effettuare questa operazione, con costi aggiuntivi, anche nell’ipotesi in cui la polizza arrivi alla scadenza e venga integrata da ulteriori prestazioni (incendio, furto ecc.). L’art. 28, del medesimo decreto, prevede, inoltre, che se gli istituti di credito e gli altri operatori fi nanziari condizionano la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza vita, gli stessi enti dovranno «sottoporre» al cliente almeno due preventivi La locuzione «sottoporre» sembrerebbe non imporre obbligo di consegnare su supporto cartaceo al cliente dei preventivi che la banca potrebbe solo far visionare e trattenere nel proprio fascicolo senza subire alcuna specifi ca sanzione, giacché non prevista in tal caso. © Riproduzione riservata