Pagina a cura di Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago  

La braga di raccordo tra l’impianto di scarico condominiale e le tubazioni derivanti dai singoli appartamenti deve considerarsi di proprietà comune ove faccia parte integrante, dal punto di vista funzionale, dell’impianto stesso. Di conseguenza i danni provenienti da eventuali infiltrazioni derivanti dalla braga dovranno essere risarciti al singolo proprietario dalla collettività condominiale (che, a sua volta, potrebbe essere manlevata dalla compagnia con la quale sia stata stipulata una copertura assicurativa del fabbricato). Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 778, depositata in cancelleria lo scorso 19 gennaio 2012. Il provvedimento giudiziale in questione rappresenta dunque un’opportunità per fare maggiore chiarezza sul riparto delle responsabilità in caso di guasti alle tubazioni in condominio.

Il caso concreto. Nel caso in questione il proprietario di un appartamento che aveva ricevuto infiltrazioni di acqua dallo scarico aveva portato in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. La sentenza di primo grado aveva dato ragione al condomino sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato che le lamentate infiltrazioni non derivavano da condotte delle unità immobiliari bensì dalla braga nella quale si innestavano detti condotti per scaricare nell’impianto condominiale. Nella descrizione della colonna condominiale, la perizia depositata in giudizio aveva chiarito che la stessa non era costituita da un’unica tubazione continua, bensì da una serie di tratti di tubo che, in corrispondenza dei vari piani, risultavano tra loro collegati da un particolare tipo di braga. Fallito anche l’appello, il condominio, lamentando che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto condominiale una braga che non era utilizzata dalla collettività (che era invece servita dalla colonna di scarico verticale), ma che serviva unicamente a convogliare nell’impianto comune gli scarichi di provenienza dei singoli appartamenti, aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.

 

La decisione della Suprema corte. Anche la Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza in questione, ha confermato la tesi del proprietario, ritenendo il ricorso infondato. I giudici di legittimità hanno, infatti, evidenziato come il giudice di appello avesse considerato condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. Infatti, secondo la Suprema corte, in assenza della braga, nel caso di specie non vi sarebbe stato raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell’edificio condominiale. In sostanza è stato quindi ritenuto corretto il procedimento logico seguito nel giudizio di secondo grado volto ad assegnare la prevalenza alla specifica conformazione della colonna verticale di scarico della quale faceva parte la braga di collegamento (e senza la quale il funzionamento della colonna stessa sarebbe venuto meno) rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi delle singole unità immobiliari.

Nel caso in questione la seconda sezione civile della Cassazione, pur riconoscendo la validità dei precedenti giurisprudenziali di legittimità citati dal condominio in merito alla natura presuntivamente comune della braga dell’impianto di scarico condominiale, ha quindi ribadito che occorre comunque fare riferimento, caso per caso, all’oggettiva conformazione della colonna di scarico e alla conseguente funzione prevalente svolta dalla braga. Nel caso di specie, a conferma del collegamento sostanziale tra la braga e l’impianto comune, è stato anche osservato come le lamentate infiltrazioni di acqua si verificassero indipendentemente dall’uso degli scarichi dei singoli appartamenti, rendendo quindi ancora più evidente il fatto che la perdita fosse riferibile a un guasto di tenuta dello scarico verticale nel suo complesso considerato.

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