DI DUILIO LIBURDI

Tassazione ordinaria per il trattamento di fine mandato per gli amministratori delle società di capitali dal 2011: questo indipendentemente dall’esistenza o meno di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Questa la modifi ca contenuta nella manovra Monti che elimina la possibilità di tassazione separata e pone, nuovamente, la questione sulla deducibilità in capo alle imprese dell’accantonamento per competenza. Possibile, secondo l’amministrazione finanziaria, solo in presenza del medesimo elemento che consentiva la tassazione separata in capo al percipiente che, come detto, viene meno dal periodo di imposta 2011 o, per meglio dire, ove il diritto alla percezione del tfm sia sorto dal 1° gennaio dello scorso anno. La novità della manovra Monti. L’articolo 24, comma 31 della legge n. 214 del 2011 prevede una nuova disciplina fi scale per quanto concerne le erogazioni che seguono, nella sostanza, la fi ne del rapporto di lavoro. In particolare si afferma come: in relazione alle indennità di fi ne rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c) del Tuir (e dunque, in generale, per i lavoratori dipendenti), la quota in denaro ovvero in natura che supera 1 milione di euro è tassata in via ordinaria e non a tassazione separata; nessuna franchigia, invece, per il trattamento di fi ne mandato degli amministratori di società di capitali che, in relazione ai compensi e alle indennità scontano la tassazione ordinaria. La norma prevede poi che, in deroga a quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente, le nuove disposizioni si applicano in relazione alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° gennaio 2011. Peraltro, appare di non facile comprensione il passaggio relativo ai compensi degli amministratori delle società di capitali in considerazione del fatto che il tipico compenso amministratore è sempre stato soggetto a tassazione ordinaria mentre, a determinate condizioni, è il tfm che scontava la tassazione separata. I requisiti per la tassazione separata. La manovra Monti rende dunque di fatto inoperante la disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir in relazione alla parte in cui si disciplina il regime di tassazione separata relativamente alla indennità spettante ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa laddove il diritto alla indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’ulteriore problematica che si pone riguarda, invece, la deducibilità dell’accantonamento per il trattamento di fi ne mandato in capo alle imprese per effetto di quanto previsto dall’articolo 105 del Tuir. La norma in questione, al comma 4, rinvia in tema di reddito di impresa a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c). Su come dovesse essere inteso il rinvio, si è pronunciata, con risoluzione n. 211/08 l’Agenzia delle entrate affermando che, ai fi ni della deducibilità per competenza dell’accantonamento per tfm nella determinazione del reddito di impresa, si rendeva necessaria la presenza dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che, dunque, assumeva una doppia valenza in termini di requisito fondamentale per: l’applicazione del regime di tassazione separata in capo al percipiente; la deducibilità per competenza in capo all’impresa dell’accantonamento appostato in bilancio. Nel documento di prassi, l’Agenzia aveva affermato, con una presa di posizione molto criticata in dottrina, che l’inesistenza dell’atto di data certa comportava la deducibilità nella determinazione del reddito di impresa soltanto al momento del pagamento del trattamento di fi ne mandato. Ora, alla luce della modifi ca normativa, ci si deve chiedere se tale indicazione dell’amministrazione fi nanziaria possa o meno uscire rafforzata considerando, comunque, che resta ferma la differente logica della tassazione della persona fi – sica rispetto alla determinazione del reddito di impresa. Le conseguenze. Alla luce della novità in questione, non è da scartare l’ipotesi che la posizione dell’amministrazione fi – nanziaria esca rafforzata posto che il legame fra tassazione in capo alla persona fi sica e deducibilità in capo all’impresa era rappresentato dall’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’irrilevanza di questo elemento renderebbe più plausibile la posizione assunta in relazione alla deducibilità per cassa al momento del pagamento del tfm analogamente a quanto previsto per il compenso corrente. Resterebbe però, a monte, una deroga al principio di competenza e, soprattutto, una interpretazione che potrebbe non apparire in linea con il dettato normativo. Che potrebbe essere inteso, in termini di rinvio semplicemente alle altre disposizioni del solo articolo 105 che regolano i criteri per la deducibilità dell’accantonamento al trattamento di fi ne rapporto dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.