ALESSANDRO FELICIONI

Fondi immobiliari a prelievo differenziato. La nuova disciplina degli organismi di investimento che investono in immobili si articola secondo diversi criteri in funzione della natura del partecipante e della quota detenuta. Dopo la rivoluzione degli ultimi due anni, che ha modificato profondamente l’assetto della tassazione dei fondi immobiliari, l’Agenzia delle entrate fa il punto della situazione con la circolare n. 2/E del 15 febbraio 2012. A livello di definizioni nulla è cambiato. La nozione di «fondo comune di investimento », così come riformulata dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010, si applica anche ai fondi comuni d’ investimento immobiliare. Se il fondo (anche immobiliare) non adotta il modello tipizzato dalle disposizioni civilistiche e non attua forme di gestione collettiva del risparmio, non potrà vedersi applicata la disciplina fiscale specifica per gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare di cui al decreto legge n. 351 del 2001 e dovrà conformarsi alle disposizioni ordinarie in materia di imposta sul reddito delle società. La tassazione in capo al fondo e ai partecipati è differenziata in relazione alla tipologia di fondi, alla natura degli investitori stessi e alla caratura di partecipazione detenuta. Gli investitori istituzionali. Gli investitori istituzionali, possono fruire del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare, consistente nell’applicazione di una tassazione definitiva del 20%. Per gli investitori diversi da quelli istituzionali che detengono una partecipazione nel fondo immobiliare superiore al 5% è prevista la tassazione per trasparenza, ossia l’imputazione dei redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla loro percezione, con conseguente obbligo di dichiarazione del partecipante. Disciplina ad hoc anche per le vecchie sottoscrizioni. I partecipanti (residenti e non residenti) diversi dagli investitori istituzionali, che detenevano una quota di partecipazione al fondo alla data del 31 dicembre 2010 superiore al 5%, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote risultante dai prospetti periodici relativi al periodo d’imposta 2010. L’imposta è dovuta anche dal contribuente che ha acquistato la quota nel corso del 2010, a condizione che sia detenuta al 31 dicembre 2010. Inoltre l’imposta è dovuta dai soggetti che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una partecipazione al fondo superiore al 5% e che successivamente a tale data l’hanno ceduta in tutto o in parte. Ulteriore possibilità concessa alle società di gestione del risparmio era lo scioglimento del fondo, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, entro il 31 dicembre 2011. Tale opportunità era destinata ai fondi che alla data del 31 dicembre 2010 non erano partecipati integralmente da investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante, deteneva una quota superiore al 5% del patrimonio. La disposizione in esame si rende applicabile alle liquidazioni dei fondi deliberate dal 1° gennaio 2011 ed entro la predetta data del 31 dicembre 2011. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Per le liquidazioni deliberate al di fuori del suddetto intervallo temporale si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette ed indirette. Nel caso in cui sia stata deliberata la liquidazione del fondo nel suddetto periodo, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto relativo al 31 dicembre 2010. Analogamente a quanto previsto per l’imposta del 5% sul valore delle quote, nell’ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo, l’imposta sostitutiva del 7% sul patrimonio netto non è dovuta. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40% entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014. © Riproduzione riservata