Si è tenuto mercoledì 8 a Roma il Focus Group dei presidenti di gruppo organizzato da Unapass per riflettere sul pacchetto liberalizzazioni.

Hanno partecipato diversi presidenti e rappresentanti dei gruppi agenti, intermediari senza carica, vari parlamentari, politici e avvocati.

Dopo una mattinata intensa di interventi che hanno fatto emergere le criticità del decreto, Massimo Congiu, presidente di Unapass, ha chiuso i lavori presentando le proposte di modifica al decreto avanzate da Unapass.

Riguardo all’art. 34, Unapass propone le seguenti modifiche (in allegato le proposte integrali):

Comma  1
«Chiunque intermedi o distribuisca servizi e prodotti assicurativi dei rami danni può, prima della sottoscrizione del contratto, informare il consumatore che ne faccia richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet qualora si avvalga della libera collaborazione con altri intermediari, o rappresenti più imprese, o svolga attività di mediatore ovvero distribuisca in forma diretta. E’ abrogato l’ultimo alinea del secondo comma dell’art. 109 del codice delle assicurazioni private. Le imprese di assicurazione informano i contraenti dell’esistenza del preventivatore Isvap ad ogni occasione utile, e riscontrano le richieste di informazione ai sensi dell’art. 35 Regolamento Isvap n. 35».

Comma 2

«L’ Isvap entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge determina con regolamento i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria del bonus – malus basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, anche con riferimento alla valorizzazione della condotta di guida alla luce dell’introduzione della patente a punti».

Comma 3

«Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia, che risponde in solido con l’intermediario, di una sanzione nella misura stabilita dall’art. 324 del decreto legislativo 209/2005».