Sul sito della CONSOB www.consob.it, nella parte “Novità”, è stata pubblicata la delibera del 20 gennaio 2012, n. 18079, unitamente agli esiti delle due relative consultazioni pubbliche. La delibera reca modifiche sia al regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, sia al regolamento in materia di mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Le modifiche regolamentari sono finalizzate ad alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori, riducendo di conseguenza gli oneri amministrativi ed economici che gravano sul mercato. Danno attuazione  alla nuova direttiva comunitaria n. 2010/72/UE in materia di prospetti, che dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 1° luglio 2012.

Le modifiche in parola riguardano: i prospetti informativi; le ammissioni a quotazione (IPO-Initial Public Offering); gli obblighi informativi sulle operazioni di natura straordinaria, sull’internal dealing e sull’adesione ai codici di comportamento; i mercati regolamentati.

Per quel che concerne il collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle imprese assicuratrici, evidenziamo in particolare che l’art. 1, comma 1, lett. p), della delibera in oggetto ha modificato l’art. 34-ter del regolamento emittenti, portando da cento a centocinquanta la soglia di esenzione prevista dal comma 1, lett. a) (offerte rivolte a un limitato numero di clienti) e, soprattutto, innalzando da 2.500.000 a 5.000.000 di euro l’ulteriore soglia di esenzione contemplata dalla successiva lett. c) (offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari che non superino un determinato corrispettivo totale).

Lo stesso art. 1, comma 1, lett. p), ha altresì sostituito la nozione di “investitore qualificato” di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. c), del regolamento emittenti (offerte rivolte a determinati clienti) con quella di “cliente professionale”, facendo a tal fine rinvio alla definizione recata dall’art. 26, comma 1, lett. d), del regolamento CONSOB sugli intermediari. Parallelamente, l’art. 1, comma 1, lett. q), della delibera n. 18079 ha abrogato l’art. 34-quater del regolamento emittenti (registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerati investitori qualificati).

Per ragioni di coordinamento normativo, in ogni caso, l’art. 3, comma 2, lett. b), della delibera in oggetto ha stabilito che “fino all’entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dall’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continua ad applicarsi l’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numero 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, vigente prima dell’entrata in vigore della presente delibera” (si tratta del regolamento ministeriale – non ancora emanato – che dovrà individuare i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta).

In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte nel regolamento emittenti e per quanto di maggior interesse del settore assicurativo, le esenzioni dall’obbligo del prospetto informativo riguarderanno le offerte: rivolte a un numero di clienti inferiore a centocinquanta; rivolte a clienti professionali (solo a partire dall’entrata

in vigore del regolamento ministeriale sui clienti professionali pubblici); aventi ad oggetto prodotti finanziario-assicurativi il cui corrispettivo totale sia inferiore a 5.000.000 di euro.

Le modifiche regolamentari descritte in questa sede entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera CONSOB in oggetto nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: ANIA