Assicurare l’importo del finanziamento sottoscritto contro eventi che potrebbero generare l’impossibilità di rimborsare totalmente il prestito. Questa è la finalità del “Credit Protection Insurance”, un prodotto assicurativo che da oggi BBVA Finanzia, la società di credito al consumo del Gruppo Bancario internazionale Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, offre ai propri clienti anche in collaborazione con Credit Life International Services.

Credit Life International Services è un operatore europeo delle assicurazioni sul credito nato dalla joint venture tra due partner di prestigio che hanno maturato numerosi anni di esperienza nel settore delle assicurazioni: Bancassurance del gruppo Talanx, terzo soggetto assicurativo tedesco, e RheinLand Versicherungsgruppe, una compagnia attiva fin dal 1880 che, da oltre 30 anni, è presente anche nel mercato delle assicurazioni associate a mutui e finanziamenti.

L’accordo tra BBVA Finanzia e Credit Life International Services mette a disposizione dei clienti della società di credito al consumo un prodotto che offre copertura assicurativa sugli importi ricevuti per finanziamenti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi.

L’assicurazione, facoltativa per il cliente, copre un importo massimo di 100.000 euro e ha una durata che può variare da 12 a 120 mesi,  essendo collegata alla conclusione del prestito.

Il servizio assicurativo prevede una Copertura Vita, legata al decesso per qualsiasi causa, attiva per tutti gli assicurati. Le Coperture Danni sono, invece, relative a: invalidità permanente totale, causata da infortunio o malattia (attiva per tutti gli assicurati); malattia grave  (per coloro che, al momento del sinistro, non esercitino alcuna attività lavorativa che produca reddito); inabilità temporanea totale al lavoro, causata da infortunio o malattia (per coloro che, al momento del sinistro, siano lavoratori autonomi, dipendenti di ente pubblico o atipici, assunti con una delle forme contrattuali previste dalla legge 30 del 2003 – cosiddetta Legge Biagi -, dal decreto legislativo 276 del 2003 e successive modifiche); perdita d’impiego involontaria (per coloro che, al momento del sinistro, siano lavoratori dipendenti di ente privato).