Pagina a cura DI VALERIO STROPPA

Pronto il software per l’imposta sulle assicurazioni. L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile ieri sul proprio sito web il programma che rende possibile la compilazione, il controllo e la trasmissione telematica delle denunce riguardanti l’anno 2012. A poche settimane di distanza dall’approvazione del nuovo modello da utilizzare (si veda ItaliaOggi del 31 dicembre scorso), quindi, è tutto pronto per i nuovi invii. Le prime ad avvalersi del nuovo software saranno le imprese di assicurazione aventi sede in un paese dell’Ue o dello Spazio economico europeo che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, tenute a trasmettere mensilmente l’ammontare dei premi e degli accessori incassati nel mese precedente. Per tali soggetti il termine per l’invio dei dati riguardanti il mese di gennaio 2012 è fi ssato a mercoledì 29 febbraio. Per le compagnie nazionali, obbligate invece alla denuncia annuale entro il 31 maggio di ogni anno, sarà reso disponibile un ulteriore aggiornamento dell’applicazione. Grazie al quale, precisa un comunicato delle Entrate, le aziende potranno trasmettere gli importi riferiti alle Rc auto annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione. A decorrere dal 2012, infatti, come previsto dal dlgs n. 68/2011, l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ciclomotori esclusi) sarà appannaggio delle province. A tale scopo, nel nuovo modello di denuncia l’Agenzia ha predisposto l’apposito quadro AP. Ma nella nota diffusa ieri l’amministrazione fi nanziaria precisa che le denunce riguardanti l’anno in corso già presentate prima della pubblicazione del nuovo applicativo rimangono valide. Il vecchio programma e il precedente modello, inoltre, resteranno disponibili sul sito www. agenziaentrate.gov.it e potranno essere utilizzati per tre fattispecie: primo, per le denunce riferite ad anni precedenti il 2011 per i soggetti tenuti al versamento annuale; secondo, per le denunce relative ad anni precedenti il 2012 per i soggetti tenuti all’adempimento mensile (assicurazioni estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi); terzo, per le denunce riferite ad anni precedenti il 2012, presentate da contraenti residenti che hanno stipulato una polizza con una compagnia assicurativa stabilita fuori dell’Ue (in tali ipotesi la denuncia va inoltrata entro un mese dal giorno del pagamento del premio). © Riproduzione riservata