L’AIBA interviene con una prima circolare interpretativa sull’art. 34 del decreto liberalizzazioni, che riguarda l’obbligo da parte degli intermediari di fornire al cliente per la copertura rca almeno tre proposte da tre diverse compagnie.

Secondo l’AIBA “la norma mira a realizzare il c.d. plurimandato escludendo così i broker dalla sua applicazione, mentre il testo normativo non è altrettanto chiaro menzionando gli intermediari, senza distinguere al loro interno”.

L’AIBA  è quindi propensa a ritenere che “la norma non sia applicabile ai broker sulla scorta delle seguenti considerazioni di natura letterale:

(i) la norma utilizza l’espressione “intermediari che distribuiscono” e, come noto, l’Isvap ha chiarito in più occasioni che il broker non è compreso nella rete distributiva dell’impresa;

(ii) la sanzione amministrativa pecuniaria disposta per il mancato adempimento dell’obbligo informativo è inflitta esclusivamente all’agente e all’impresa preponente.

In aggiunta, la ratio della norma è di assicurare una maggiore concorrenza tra le imprese di assicurazioni, favorendo la ricerca della copertura tra una pluralità di proposte assicurative. Il broker per definizione è l’unico intermediario che ricerca per il suo cliente le coperture più adeguate e competitive, ottemperando già alle finalità della norma senza la necessità di imporre ulteriori adempimenti in capo a colui che non rappresenta alcuna impresa di assicurazione.

In conclusione, le ragioni esposte sembrano confinare l’applicazione del provvedimento in esame solo alle reti distributive dell’imprese di assicurazione escludendo i broker”.

In via prudenziale, l’AIBA invita comunque gli associati ad assolvere l’obbligo di informativa disposto dal decreto fornendo al cliente i preventivi di tre diverse compagnie e di conservare traccia documentale sotto forma di ricevuta da parte dell’assicurato.

L’AIBA ricorda anche che al momento della consegna della polizza e del modello unico (7B), occorre integrare la documentazione che viene abitualmente rilasciata con una dichiarazione del cliente che attesti l’adempimento dell’obbligo di confronto delle tariffe Rca ai sensi dell’art 34 del D.L. 1/2012 come da bozza allegata conservandone copia firmata dal cliente.