GIURISPRUDENZA RCA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026

IL CESSIONARIO DI UN CREDITO DA SINISTRO STRADALE PUÒ AGIRE GIUDIZIALMENTE AI SENSI DELL’ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Se qualche dubbio circolava ancora sulla possibilità di esperire la procedura di indennizzo diretto nel caso in cui il danneggiato, a seguito di un sinistro, ceda a terzi il credito risarcitorio che vanta nei confronti della compagnia, ora la Corte di Cassazione ha positivamente, e speriamo anche definitivamente, eliminato ogni incertezza con la sentenza del 4 novembre 2025, n. 29113.

E quindi sì, si è accesa la lampadina a favore del cessionario che potrà così citare in giudizio la compagnia dell’assicurato danneggiato ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni, non ostandovi alcuna preclusione o eccezione.

Il problema della cedibilità del credito (art. 1260 Codice civile) che sorge da un sinistro stradale, sia esso di natura patrimoniale che non patrimoniale, è da tempo unanimemente riconosciuto e risolto da dottrina e giurisprudenza.

Tale tipologia di credito non ha natura strettamente personale e non incontra divieti nella normativa di settore, in particolare nel Codice delle assicurazioni, e quindi ben può essere trasferito dal suo originario titolare (cedente) ad altro soggetto (cessionario) che ne assume interamente le vesti, “trasformandosi” integralmente nel danneggiato originario creditore, senza alcuna eccezione, beneficiando ed esercitando tutte le facoltà spettanti a quest’ultimo.

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