RISK ASSESSMENT E ADEGUATEZZA

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026

IMPATTO SULL’EFFICACIA DELLE COPERTURE

1. Inquadramento delle ipotesi di responsabilità nell’appalto con sinistro grave

Nel corso degli articoli precedenti1 sono state analizzate tutte le ipotesi di responsabilità che possono emergere nell’ambito di un appalto qualora si verifichi un sinistro grave non adeguatamente coperto dalla polizza del soggetto che ha eseguito una fase dei lavori: il subappaltatore incaricato del rifacimento della facciata di un immobile mediante l’utilizzo di un’impalcatura esterna.

Dall’analisi svolta è emerso come, con riferimento all’evento, la pluralità di potenziali corresponsabili: progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, appaltatore nonché la responsabilità solidale del committente e dei soci della società consortile possano, in linea teorica, condurre a una copertura integrale dei danni subiti a conclusione dell’azione giudiziaria.

Tuttavia, tale percorso si caratterizza per tempi lunghi e procedure complesse, in quanto presuppone l’accertamento e il riconoscimento delle responsabilità in capo ai vari soggetti potenzialmente responsabili.

Nel frattempo, i danneggiati subiscono danni patrimoniali rilevanti e, soprattutto, il responsabile diretto può andare incontro a conseguenze particolarmente gravi, fino alla cessazione dell’attività e alla messa in liquidazione (impresa esecutrice dell’appalto).

2. Spostamento dell’analisi sul responsabile diretto e sulla copertura assicurativa

Pertanto, se sotto il profilo etico, sociale ed economico-giuridico, i danneggiati possono ottenere un ristoro dei danni subiti, sia pure temporalmente differito, l’analisi ai fini del Risk Assessment dev’essere concentrata sul soggetto responsabile diretto, ossia l’appaltatore, e in particolare sulla responsabilità proveniente da carenza di copertura assicurativa. Tale carenza, alla luce della normativa vigente in materia di adeguatezza del contratto e informativa precontrattuale, coinvolge direttamente gli intermediari e, in via subordinata, gli assicuratori. In questo contesto si innestano:

  1. una potenziale responsabilità professionale dell’intermediario, qualora emerga un’insufficienza assicurativa, per inadeguatezza del contratto
  2. potenziale inapplicabilità di alcune esclusioni previste nel contratto di assicurazione, per carenza o insufficienza di informazioni nella documentazione precontrattuale

3. Il ruolo del risk assessment nelle attività complesse

Nelle attività complesse, il contratto di assicurazione dovrebbe costituire la fase conclusiva di un processo strutturato di analisi del rischio, comunemente definito, nel gergo internazionale, risk assessment, processo che grava in prima istanza sull’intermediario.

Nel caso specifico, ci si trova di fronte a una società consortile a responsabilità limitata (SCARL) priva di una copertura diretta di responsabilità civile, pur essendo la prima responsabile dell’operato di un subappaltatore. Ciò solleva interrogativi rilevanti nella fase istruttoria del rischio.

4. Assenza di copertura: scelta consapevole o carenza operativa?

All’atto pratico sorgono alcune domande fondamentali. L’assenza di copertura assicurativa è stata una scelta volontaria della SCARL, eventualmente motivata dall’esistenza di una polizza CAR per l’esecuzione dell’appalto? In assenza di copertura CAR, si pone quindi l’alternativa tra:

  • una scelta consapevole dell’impresa di operare senza copertura, oppure
  • una carenza dell’analisi del rischio.

Nel primo caso, nel n. 78 di ASSINEWS2 si è evidenziato come la copertura assicurativa RCT-O dei singoli soci della Scarl possa in un in alcuni casi coprire direttamente la responsabilità per i lavori svolti dalla società consortile, indipendentemente dal fatto che venga attribuita la responsabilità solidale, in sede di giudizio, ai soci.

In questi casi, ovviamente la responsabilità in capo all’intermediario non sorgerebbe, poichè non vi è carenza di copertura assicurativa.

Nel secondo caso, emerge immediatamente una potenziale responsabilità dell’intermediario (di gravità variabile) che impone di verificare se, nella fase precontrattuale, sia stato utilizzato un questionario — predisposto dall’intermediario o dall’assicuratore — contenente domande specifiche, ad esempio in ordine alla partecipazione a gare d’appalto o all’adesione a società consortili da parte dei soci.

5. Questionari precontrattuali e attribuzione della responsabilità

5.1 questionari ed eventuale presenza di domande dirette

Se il questionario prevedeva tali domande e la risposta fornita dall’assicurando era affermativa, se il contratto dei singoli soci risulta carente, la responsabilità può ricadere sia sull’intermediario (inadeguatezza) sia sull’assicuratore (carenza di informazioni precontrattuali) che ha proposto la copertura.

Se, invece, la risposta era negativa e successivamente la società ha costituito o partecipato a una società consortile senza darne comunicazione, l’intermediario, avendo ricevuto un’informazione negativa, non può essere ritenuto responsabile sul breve periodo, mentre l’assicuratore può invocare l’art. 1898 del codice civile.

In altri casi, l’intermediario dichiara di aver utilizzato un questionario obbligatorio predisposto dall’assicuratore.

Qualora tale questionario non prevedesse le domande rilevanti, l’intermediario risponderebbe dell’insufficienza di copertura?

Qualora il contratto prevedesse l’esclusione nelle condizioni generali della partecipazione ad ATI e Consorzi, l’assicurato potrebbe invocare una nullità dell’esclusione per omessa richiesta di informazioni rilevanti e carenza di esposizione di clausole vessatorie nella nota informativa?3

Si tratta di un quadro estremamente complesso, frequente nella prassi di mercato, che sarà progressivamente chiarito dalla giurisprudenza, anche alla luce del fatto che l’informativa precontrattuale è prevista da oltre quindici anni, ma è stata oggetto di continui interventi integrativi e correttivi.

5.2 PMI, assenza di questionari e dovere di diligenza dell’intermediario

Se, come spesso accade nelle PMI, non è stato utilizzato alcun questionario, ma si è proceduto alla semplice raccolta di dati amministrativi per consentire l’emissione del contratto, la responsabilità dell’intermediario riemerge.

Il fatto di aver adempiuto diligentemente alle richieste dell’assicuratore non esime infatti l’intermediario dall’obbligo di analizzare l’operatività concreta dell’impresa<sup>4</sup>.

Da ciò discende l’esigenza, sempre più evidente, di diffondere una cultura della gestione del rischio tra gli intermediari, che vada oltre la mera emissione del contratto.

5.3 Prassi di mercato, formalismo e contraddizioni Regolatorie

La prassi di mercato, tuttavia, si muove in direzione opposta. Da un lato, il legislatore tende a rafforzare la tutela del contraente-consumatore; dall’altro, l’automazione e l’esigenza di semplificazione delle procedure di sottoscrizione conducono a maggiori automatismi e a una riduzione dell’analisi diretta dei rischi.

Ne deriva una contraddizione evidente: un’eccessiva proliferazione di documentazione precontrattuale, spesso finalizzata al rispetto di prescrizioni formali, senza un’effettiva attività sostanziale di analisi del rischio.

Fino a pochi anni fa, pur in presenza della normativa sull’adeguatezza, le associazioni di categoria degli intermediari si limitavano a checklist sui bisogni percepiti dall’assicurato di coperture assicurative suddivise per ramo, senza entrare nel merito dell’attività specifica dell’assicurato, neppure dove il rischio era stato percepito.

Il risultato è che, a fronte di una documentazione formalmente completa, l’assicuratore dispone di ampi margini per sollevare contestazioni in caso di insufficienza delle coperture, mentre l’assicurato deve possedere competenze adeguate e la volontà di intraprendere un’azione giudiziaria per vedere riconosciuti diritti che, seppur previsti dalla legge, spesso restano inattuati.

Nel numero 378 di ASSINEWS5 abbiamo esaminato le varie casistiche in cui la polizza dei soci della Scarl poteva garantire il sinistro e i casi in cui poteva essere contestato, discriminando tra i contratti ad adesione, predisposti unilateralmente dall’assicuratore e quelli liberamente negoziati tra le parti.

Nel caso di sinistro contestato, si erano approfondite varie ipotesi, alle quali si rimanda per una lettura analitica.

Nelle tabelle seguenti si ipotizza la responsabilità, ricadente su assicuratori e intermediari da violazione della compliance, proveniente da clausole nulle, vessatorie, o lecite presenti nel contratto, in relazione alle norme sulla trasparenza della nota informativa e sull’adeguatezza dei contratti.

6. Ipotesi di responsabilità per violazione della compliance

La normativa sulla nota informativa attiene alla responsabilità dell’assicuratore e quella sull’adeguatezza impegna la responsabilità sia dell’assicuratore sia dell’intermediario.

La tabella seguente ipotizza dei gradi di responsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nella predisposizione del contratto, escludendo i casi di dichiarazione inesatta o reticente.

I gradi di responsabilità sono soggettivi6 e vogliono invitare gli operatori coinvolti a una riflessione, tenendo conto della complessità della normativa vigente, della quale riportiamo le principali prescrizioni.

7. Normativa su informativa precontrattuale e adeguatezza

(Settore assicurativo – aggiornamento al 31 dicembre 2025)

Come si potrà rilevare, la normativa vigente tende a tutelare la parte più debole (l’assicurato) e vi sono interessanti sentenze che applicano tali principi. L’evoluzione del settore, come negli altri comparti finanziari, si indirizza verso sempre maggiori automatismi di sottoscrizione del contratto, eliminando di fatto la fase di informazione precontrattuale o semplificandola. Due sono i rischi:

  1. una proliferazione eccessiva di documentazione cartacea prodotta dagli erogatori dei servizi7, con una prevalenza della forma sulla sostanza;
  2. una eccessiva standardizzazione dei contratti, assimilati ad un qualsiasi bene di consumo, con conseguente disaffezione degli utenti nei confronti dell’assicurazione nel lungo periodo.

Questo trend è inarrestabile e l’utilizzo della AI favorirà i canali distributivi on line, già più efficienti dell’intermediazione tradizionale, rimasta concentrata sulla fase distributiva ma carente sul piano tecnico e legale (ma per il momento più efficace sul piano qualitativo della AI).

Solo con investimenti consistenti nella AI per l’applicazione della metodologia di Risk Management si potranno ottenere risultati qualitativi superiori all’intermediazione tradizionale, elevando il servizio assicurativo da un bene di consumo standardizzato (trend attuale) ad uno strumento di sicurezza economica individuale e collettivo.


1 Gli attori di un appalto; ruoli, responsabilità e cassitiche, ASSINEWS 368, novembre 2024 – La r.c. del Committente, un rischio sottovalutato, ASSINEWS 369, dicembre 2024 – La responsabilità dei professionisti coinvolti, ASSINEWS 371, febbraio 2025; a cura di Claudio Perrella e Elio Marchetti
2 La polizza RCT-O dei soci della Scarl è operativa?, ASSINEWS 378, ottobre 2025
3 Ibidem, ASSINEWS 378
4 Un esempio semplice: l’analisi del Certificato CCIAA
5 La polizza RCT dei soci della Scarl é operativa?, Elio Marchetti, ASSINEWS, 378, ottobre 2025
6 Ecco un esempio sulla qualificazione dei gradi di responsabilità:
Clausole nulle nei contratti ad adesione:
a) responsabilità aggravata a carico degli assicuratori, in quanto persistono sul mercato clausole nulle, a fronte di giurisprudenza costante ventennale (es.: fatto accidentale) o di macroscopiche esclusioni a fronte di articoli del Codice Civile inderogabili (art. 2055 sulla responsabilità solidale – art. 2952 sul termine per la denuncia di sinistro) e noti agli uffici legali.
b)responsabilità attenuata a carico dei monomandatari, in quanto hanno scarsa esperienza e limitata conoscenza del mercato
c) responsabilità ordinaria per i plurimandatari in quanto – ad eccezione di 20-30 operatori per i quali la responsabilità è comunque aggravata, essendo dotati o comunque assistiti da studi legali specializzati, in genere i preposti alla conclusione dei contratti ad adesione sono soggetti di ordinaria o minore professionalità.
7 Fenomeno riscontrato nel settore dei servizi di investimento, dove il contenuto dei documenti sottoscritti dall’investitore é continuamente modificato ed implementato, talché neppure i preposti alla vendita dei prodotti finanziari riescono a mantenersi aggiornati all’evoluzione.


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