Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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Il rapporto deficit/pil è salito al 3,4% nel terzo trimestre 2025, in crescita di oltre 1 punto percentuale dal 2,3% dello stesso trimestre dell’anno prima. È quanto emerge dal report dell’Istat su conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie, profitti delle società. Per uscire dalla procedura di infrazione Ue per deficit eccessivo l’Italia deve riportare il deficit sotto la soglia del 3% del pil, obiettivo che stando alle stime governative dovrebbe essere raggiunto già nel 2025. Guardando alle famiglie italiane, l’Istat registra un aumento dell’1,8% del loro potere d’acquisto. La spesa per consumi finali rimane però debole: nello stesso periodo i consumi sono cresciuti appena dello 0,3%. E anche il tasso di investimento delle famiglie si è ridimensionato dello 0,3% arrivando all’8,5%, a fronte di una flessione degli investimenti fissi lordi dell’1,4%. Nel terzo trimestre del 2025 è invece aumenta dell’1,5% la propensione al risparmio degli italiani, raggiungendo l’11,4%, il livello massimo dal terzo trimestre del 2009 escludendo il periodo del Covid.
Un pool di istituti di credito composto da Barclays, Citi, Crédit Agricole Cib, Ing, Mediobanca e Morgan Stanley ha collocato ieri per conto delle Generali un nuovo bond decennale Tier2 da 650 milioni di euro, con maturità prevista al 14 gennaio 2036. Alla chiusura dei libri ordini sono state registrate richieste complessive per un controvalore di oltre 2,6 miliardi di euro, quantitativo che ha consentito alla compagnia assicurativa guidata da Philippe Donnet di comprimere il differenziale da 160 a 125 punti rispetto al tasso Midswap decennale (2,876%): si tratta del secondo spread più stretto di sempre in Europa per un bond subordinato assicurativo e – a fronte di un’emissione alla pari – ha portato a fissare cedola e rendimento al 4,126%.

Non si può contestare la guida in stato di ebbrezza alcolica a chi beve una birra stando fermo dentro l’autovettura, in assenza di una concreta condotta di guida. Il relativo accertamento è illegittimo e la patente eventualmente sospesa deve essere restituita. Lo afferma il TAR Puglia con la sentenza n. 10 del 5 gennaio 2026.
Assicurazione obbligatoria per chi maneggia denaro pubblico. Con la pubblicazione delle legge di riforma della Corte dei conti (legge n. 1 del 7 gennaio 2026 in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026), scatta l’obbligo per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni patrimoniali causati all’amministrazione per colpa grave. La polizza dovrà essere stipulata prima di assumere l’incarico. E’ una delle novità più rilevanti della riforma che, sempre per i casi di colpa grave, pone un tetto alla responsabilità dei funzionari pubblici stabilendo che il danno a loro imputato non possa superare il 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso il doppio della retribuzione annua lorda o dell’indennità percepita. In caso di dolo o di illecito arricchimento la responsabilità sarà piena e non si applicheranno riduzioni.
Libera circolazione sempre più legata alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, con obblighi informativi estesi lungo la filiera, e un ruolo centrale attribuito alla dichiarazione di prestazione e di conformità quale strumento di verifica dei requisiti. Da oggi, 8 gennaio 2026, trova applicazione il nuovo Regolamento (Ue) 2024/3110 sui prodotti da costruzione (Cpr), con effetti diretti su fabbricanti, importatori, distributori, organismi e autorità di vigilanza del mercato. Il regolamento abroga il regolamento (Ue) n. 305/2011, aggiornando il quadro giuridico per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nel mercato interno. Tra le principali novità, il Cpr introduce l’integrazione progressiva delle prestazioni ambientali e di sostenibilità dei prodotti da costruzione, demandando a specifiche tecniche armonizzate e atti delegati la definizione di requisiti e soglie basati su valutazioni del ciclo di vita (Lca).

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Vittoria Assicurazioni conferma di aver inoltrato all’Ivass la richiesta di salire fino al 20% del capitale di Revo, la compagnia assicurativa fondata e guidata da Alberto Minali. La richiesta di aumento della partecipazione, spiega Vittoria Assicurazioni, è legata a «un puro scopo di tipo finanziario». Il gruppo della famiglia Acutis è azionista della prima ora di Revo, sbarcata in Borsa come spac nel 2021, con una quota che sarebbe ormai prossima al 10%. La mossa di Vittoria Assicurazioni arriva mentre su Revo si rincorrono voci di un interesse di altri operatori

L’obbligo di fornire ai dipendenti il nuovo badge di cantiere previsto dal decreto Sicurezza (Dl 159/2025) diventerà operativo solo dopo il relativo decreto attuativo. Questo quanto chiarito grazie alla modifica apportata al testo del decreto dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre. Si ricorda che il Dl 159/2025 ha introdotto un badge di cantiere (articolo 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale. Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del Dlgs 81/2008, che prevedono l’obbligo, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.
Il caso del disastro ferroviario di Viareggio costituisce un ideale punto di partenza per affrontare il tema della responsabilità penale della persona che opera all’interno delle organizzazioni complesse. Come noto, il 29 giugno 2009 un treno merci composto da 14 carri cisterna carichi di Gpl deragliò ed esplose presso la stazione ferroviaria della città toscana, determinando il decesso di 32 persone. All’esito di un complesso iter giudiziario, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale per disastro ferroviario colposo nei confronti di 12 imputati e, lo scorso maggio, la Corte di appello di Firenze ha rideterminato le pene per gli imputati all’esito dell’appello-ter. Nell’ambito della vicenda giudiziaria, sia la Corte d’appello sia la Cassazione hanno invero affermato che l’individuazione della responsabilità penale richiede: un’analisi puntuale delle diverse sfere di competenza gestionale e organizzativa all’interno degli enti; e una verifica dei ruoli concretamente esercitati da ciascun soggetto. I giudici hanno evidenziato che esistono aree di rischio distinte e, parallelamente, sfere di responsabilità autonome chiamate a governarle. Nei contesti caratterizzati da una forte divisione funzionale, la responsabilità del garante del rischio può essere affermata solo individuando la regola cautelare violata e accertando la sussistenza degli ulteriori requisiti, vale a dire il nesso causale, l’evitabilità e la prevedibilità dell’evento.
La giurisprudenza più recente mostra come un’adeguata organizzazione interna e un corretto funzionamento degli organi societari possano costituire elementi decisivi per circoscrivere la responsabilità penale dei singoli amministratori. Tale principio deve però trovare applicazione tenendo in considerazione le specificità di ciascun ente, dal momento che le strutture organizzative devono essere calibrate su dimensioni e complessità degli enti medesimi.