GIURISPRUDENZA
Autori: Laura Opilio e Giorgio Valentini
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026
Scenario di riferimento
Il panorama assicurativo della responsabilità civile professionale e sanitaria è ormai stabilmente dominato dal modello claims made, operante secondo uno schema negoziale che, come noto, deroga alla struttura codicistica loss occurrence collegando l’operatività della copertura al momento in cui la pretesa risarcitoria viene formalizzata.
La giurisprudenza di legittimità, dopo il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2018, ha superato le questioni di astratta meritevolezza, focalizzando l’attenzione sull’equilibrio delle singole clausole e sulla loro interpretazione, anche secondo i canoni della buona fede.
Uno degli aspetti più complessi, specialmente da un punto di vista interpretativo, riguarda l’estensione del concetto di “richiesta di risarcimento” (il claim), spesso dilatato convenzionalmente all’interno della polizza per includere atti che, pur non costituendo ancora delle vere e proprie pretese risarcitorie, segnalano l’insorgenza di un rischio potenziale.
Il caso di specie: la dialettica tra indagini penali e garanzia assicurativa
La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte ed affrontata con la sentenza oggi in commento (n. 17323/2025 del 27.6.2025), trae origine da un evento di presunta malpractice medica verificatosi in un presidio ospedaliero gestito da una ASL e che, a seguito del decesso di una paziente, aveva innescato un’attività d’indagine da parte della Procura della Repubblica.
La compagnia assicurativa, convenuta in giudizio per la manleva, aveva eccepito l’inoperatività della polizza claims made sostenendo che l’Ente ospedaliero fosse già a conoscenza del sinistro in data antecedente alla stipula.
A fondamento di tale eccezione veniva posto un documento concernente il menzionato procedimento penale e, nello specifico, un decreto di acquisizione di atti e documenti emesso dal Pubblico Ministero.
Secondo la prospettazione della compagnia, infatti, la mera notifica di tale atto istruttorio, equiparata nel testo della polizza ad una richiesta di risarcimento, rendeva il rischio già noto al soggetto assicurato e, quindi, escluso dalla copertura per pregressa conoscenza.
L’equiparazione convenzionale tra atto istruttorio e richiesta di risarcimento: i limiti ed i criteri posti dalla Suprema Corte
Come detto, nelle polizze per responsabilità civile è frequente trovare clausole che definiscono il sinistro includendo non solo la canonica richiesta di risarcimento danni, ma anche la formale notifica dell’avvio di un’indagine o del compimento di atti istruttori da parte delle autorità competenti.
Tale pattuizione risponde all’esigenza, nell’ottica della compagnia assicurativa, di conoscere tempestivamente ogni circostanza che possa evolvere in un esborso indennitario. Tuttavia, la sentenza di legittimità in commento ha posto taluni importanti criteri chiarendo che tale equiparazione non può tradursi in un automatismo che penalizzi l’assicurato sulla base di atti processuali privi di reale carica informativa rispetto al rischio assicurato.
Infatti la Cassazione, affrontando la tematica seguendo una prospettiva sistematica, ha richiamato il concetto di “causa in concreto” del contratto di assicurazione ed ha precisato che la (legittima) libertà delle parti di modellare l’oggetto del contratto e di definire convenzionalmente il fatto dannoso incontra un limite insuperabile: l’individuazione di un evento che sia astrattamente idoneo a radicare la responsabilità del soggetto assicurato.
Diversamente ragionando, prosegue la Suprema Corte, se si permettesse alle parti di elevare al rango di “sinistro” un qualsiasi accadimento privo di connessione oggettiva con la responsabilità civile, si trasformerebbe il contratto di assicurazione in una scommessa (evocativo è il ricorso in sentenza al brocardo si navis venerit ex Asia). Ne consegue che l’atto di indagine conosciuto dall’assicurato deve possedere una forza indiziaria specifica rispetto alla condotta professionale garantita dalla polizza.
Il criterio dell’univocità e della pertinenza oggettiva
Il punto focale del ragionamento dei giudici di legittimità risiede nel principio di univocità e pertinenza. La Corte chiarisce difatti che gli atti di indagine possono considerarsi equiparabili a una richiesta di risarcimento solo quando essi siano “percepibili come univocamente rivolti all’accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell’assicurata dedotta in contratto”.
Nel caso portato all’attenzione degli ermellini, il decreto di acquisizione della cartella clinica indicava espressamente che si stava procedendo per reati addebitati al marito della vittima e non al personale sanitario e pertanto, in un tale contesto, la conoscenza dell’atto da parte della struttura sanitaria non poteva generare la consapevolezza di un imminente coinvolgimento risarcitorio per presunta colpa medica (la Corte addirittura osserva che, seguendo la tesi della compagnia, si sarebbe giunti al paradosso per cui un sequestro di cartelle cliniche finalizzato a verificare l’assenteismo dei dipendenti basterebbe a rendere non operativa una polizza per colpa professionale medica, qualora in seguito emergesse un errore chirurgico su uno di quei pazienti).
La sentenza n. 17323/2025 si pone quindi come un correttivo interpretativo all’utilizzo del modello claims made, anche considerando che la controversia in esame si era incardinata nell’ambito delle grandi strutture sanitarie, ove il transito di atti giudiziari, specie di natura penale, è quotidiano e non sempre indicativo di un rischio di una imminente richiesta risarcitoria.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è quindi chiaro: l’atto d’indagine rileva come sinistro solo se il suo contenuto è tale da rendere oggettivamente prevedibile l’instaurarsi di un’azione risarcitoria per danni in relazione ai fatti oggetto di copertura. T
ale lettura, manifestamente pro assicurato, mira in tutta evidenza a tutelare la causa del contratto, ponendo dei generali criteri che gli operatori del mercato assicurativo non potranno ignorare, nel senso che ogni pattuizione o limitazione, pur se contrattualmente stabilita, dovrà essere interpretata in modo rigoroso e ragionevole, evitando l’adozione di clausole di equiparazione generiche e che possano essere considerate strumenti per eludere l’obbligo indennitario.
© Riproduzione riservata