NORMATIVA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 382 – Febbraio 2026
POLIZZE LINKED, LA CASSAZIONE NEGA LA TESI DEL “DOPPIO BINARIO”: CHI VENDE STRUMENTI FINANZIARI (ANCHE SE LI CHIAMA “ASSICURAZIONE”) È SOGGETTO ALLE REGOLE DEL TUF
1.Un po’ d’ordine.
Il contenzioso scaturente dalla stipula di polizze “linked” è purtroppo fiorente, ma nonostante la diversità delle vicende concrete che lo generano, in esso sono distinguibili tre “situazioni umane” ricorrenti.
1.1. In primo luogo c’è il contraente, il quale assume di avere perduto interamente o in larga parte il capitale investito sotto forma di premio, e chiede di essere risarcito.
A fondamento di questa domanda vengono di norma allegate due giustificazioni: (a) non sono stato adeguatamente informato dei rischi connessi all’investimento; (b) il contratto va qualificato come “strumento finanziario”, non come assicurazione, e di conseguenza si applicano ad esso le regole dettate dal testo unico sull’intermediazione finanziaria (d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, d’ora innanzi, “il TUF”), e dunque l’obbligo di stipulare previamente un “contratto quadro”.
Questa domanda è generalmente rivolta tanto contro l’intermediario, quanto contro l’assicuratore: al primo si imputa la violazione dell’obbligo di corretta informazione; al secondo si imputa sia di avere predisposto testi contrattuali oscuri, sia – talora – di avere agito in palese conflitto di interessi, per avere investito il premio in strumenti finanziari emessi e detenuti (in modo diretto od indiretto) dalla stessa società assicuratrice.
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