Risarcito l’illecito trasferimento extra Ue di dati personali. L’illegittimo invio di informazioni verso paesi privi di una disciplina di adeguata tutela della privacy comporta l’indennizzo dei danni morali. Perdere il controllo dei propri dati è un pregiudizio, che va economicamente ristorato. È questo il principio applicato dal Tribunale dell’Unione Europea, sesta sezione, con la sentenza dell’8/1/2025, resa nella causa T-354/22, che ha visto alla sbarra, addirittura, la Commissione Europea, condannata a pagare 400 euro di danni immateriali un cittadino tedesco.
Sì al risarcimento del danno da trattamento sanitario obbligatorio illegittimo anche senza lesioni alla salute e nonostante le fragilità psicologiche dell’interessato: dopo che è stata annullata l’ordinanza emessa dal sindaco del Comune, infatti, il destinatario del Tso può essere risarcito perché c’è stata un’ingiustificata compressione del diritto inviolabile alla libertà personale. E dunque il ristoro scatta per un danno non patrimoniale che comprende la sofferenza pura e il discredito nelle relazioni sociali. La fragilità del danneggiato può rendere soltanto più complesso l’accertamento da parte del giudice, ma non può escludere di per sé la lesione: altrimenti si arriverebbe «all’inaccettabile conseguenza» per cui gli episodi di illegittima privazione della libertà per persone instabili non producono mai alcun danno perché «anche prima» le vittime «non godevano di elevata considerazione sociale». Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 33290 del 19/12/2024.