di Bianca Pascotto.
L’attività di transarre o di comporre bonariamente un rapporto ad interessi contrapposti, viene in rilievo pressoché quotidianamente in ambito assicurativo e l’accordo che le parti raggiungono altro non è che un contratto che prende il nome di transazione. Come per tutti i contratti, anche per il contratto di transazione i suoi effetti sono vincolanti solo tra le parti che lo hanno concluso e non potrebbe essere diversamente, stante il principio di relatività del contratto espresso nel broccardo latino res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest.
Ma se una parte affida ad un altro soggetto un incarico professionale e nello svolgimento di detto incarico, ove insorga contesa tra le parti, si perviene ad un accordo transattivo delle contrapposte pretese, allora cosa succede? Chi è il soggetto che diventa parte della transazione e che ne subisce gli effetti?
Per chi mastica diritto la soluzione è abbastanza semplice, dovendosi solo verificare (i) se il contenuto dell’incarico (contratto d’opera professionale), preveda anche il potere di transarre ed entro quali limiti e (ii) in caso positivo se l’incarico sia stato conferito con o senza rappresentanza.
La Corte di Cassazione è stata chiamata, o forse meglio, scomodata, a pronunciarsi[1] sugli effetti di una transazione che ha visto coinvolti la compagnia, il danneggiato ed il perito incaricato da quest’ultimo.
IL CASO

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[1] Corte di Cassazione ordinanza del 26 novembre 2024 n. 30428
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