di Bianca Pascotto.
Il decesso di un familiare è sempre un tragico evento e quando consegue ad un incidente stradale spesso apre le porte delle aule giudiziarie, venendo in contesa elevati importi risarcitori.
Negli anni sono mutati gli orientamenti e le modalità per il calcolo del risarcimento dovuto alla perdita di un congiunto; attualmente, anzi dal 2022 si applica il cosiddetto “sistema a punti” previsto dalla specifica tabella del Tribunale di Milano – ultimo aggiornamento luglio 2024 – rispetto al pregresso “sistema a forbice”, sempre elaborato dal Tribunale di Milano che prevedeva un range risarcitorio tra un minimo ed un massimo.
In mancanza di specifica previsione normativa, il sistema tabellare elaborato negli anni dal tribunale di Milano sostituisce il vuoto legislativo e grazie alla sua applicazione in quasi tutta la penisola italica, è divenuto garanzia di uniformità e di equità mediante la previsione di standard liquidativi ma un tanto non costituisce, né potrebbe, garanzia dell’esatto/sattisfattivo importo del danno o di un risarcimento tailor made; queste garanzie possono essere offerte solo dal giudice che valuta caso per caso e previa rigorosa prova dal danno a carico del/i danneggiato/i.
Questo concetto è stato espresso nell’ordinanza della terza Sezione della Corte di Cassazione[1] che ha “rampognato” la pretesa dei ricorrenti di esigere una liquidazione, per così dire rebus sic stantibus, fondata sulla “media ponderale” dei risarcimenti applicati per casi analoghi.
LA VICENDA

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