Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri è stato approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, un regolamento che disciplina il risarcimento del danno per le cosiddette “macrolesioni” ovverosia le invalidità permanenti da 10 a 100 punti.

Riepilogando sinteticamente la storia

Il Codice delle Assicurazioni Private, pubblicato nel 2005, aveva previsto due articoli specifici per la valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’art. 139 (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) che disciplina il risarcimento da danno biologico per i postumi con lesioni pari o inferiori al 9 per cento che aveva avuto immediata applicazione e l’art. 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) che riguarda le menomazioni all’integrità psico-fisiche comprese tra dieci e cento punti, che dovevano essere quantificate con una tabella nazionale di competenza del Consiglio dei ministri.

Durante questo lungo periodo, durato ben 18 anni, gli operatori del diritto – magistrati, avvocati e imprese di assicurazione – avevano ricercato delle soluzioni alternative per la liquidazione tramite principalmente un valore monetario per punto d’invalidità , con predeterminate oscillazioni in base a due criteri fondamentali: la percentuale d’invalidità̀, che fa crescere il valore del punto in relazione all’aggravarsi della patologia (funzione crescente) e l’età̀ del danneggiato, che lo fa decrescere proporzionalmente all’anzianità̀ (funzione decrescente).

Questi principi hanno permesso di creare numerose tabelle, di cui la più̀ famosa e maggiormente applicata è stata quella elaborata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

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