A novembre sono state comminate da Ivass 11 sanzioni nei confronti degli intermediari:

  • 4 censure (soggetto Sez. A)
  • 3 radiazioni (soggetti Sez. E)
  • 4 sanzioni pecuniarie

In totale, nei primi 11 mesi le sanzioni nei confronti degli intermediari salgono a 56.

Per quanto riguarda la tipologia di Soggetti sanzionati abbiamo nei primi 11 mesi:
  • 19 agenti (Sezione A)
  • 18 broker (Sezione B)
  • 18 collaboratori (Sezione E)
  • 1 intermediario Sezione D

La più frequente tra le violazioni che hanno generato la radiazione è il mancato rispetto della separazione patrimoniale, aggravato, in alcuni casi, dalla omessa rimessa dei premi incassati. 

Nel mese di novembre le 4 sanzioni pecuniarie rivolte a società di intermediazione riguardano violazioni non del Codice delle assicurazioni private, ma del d.lgs 231/2007: nel dettaglio, Ivass ha sanzionato per 40.000 euro una società Sez. A per mancato svolgimento del controllo costante durante il rapporto continuativo relativamente a clienti titolari di polizze, emesse attraverso l’intermediazione di altro distributore e affidate alla sua gestione a seguito di successiva espressa richiesta dei clienti alla compagnia mandante. “L’intermediario ha avuto il primo contatto con tali clienti quando questi ultimi hanno consegnato la richiesta di riscatto da inoltrare alla compagnia; in tale occasione avrebbe dovuto aggiornare l’adeguata verifica precedentemente svolta da altro intermediario; mancata applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica – proporzionali ai fattori di rischio propri che caratterizzavano ciascuna fattispecie – in relazione a n. 5 clienti (per i quali quest’ultima avrebbe dovuto acquisire documentazione integrativa idonea a verificare le informazioni dichiarate originariamente o all’atto del versamento aggiuntivo dal contraente sull’origine dei fondi impiegati per il pagamento del premio originario e/o dei versamenti aggiuntivi, specie se provenienti dall’estero) e n. 18 clienti di intermediario emittente per i quali intermediario proponente era tenuta contrattualmente all’adempimento di tale obbligo; mancato rispetto dell’obbligo i) di astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo con un cliente ovvero (se l’agente era tenuto contrattualmente a inoltrare comunque tutte le proposte alla compagnia scelta) ii) di segnalare alla compagnia stessa, contestualmente all’inoltro della proposta, le operazioni come sospette, considerato che la documentazione acquisita per valutare la provenienza dei fondi impiegati non era idonea a giustificare la loro provenienza da un conto estero e sussistendo, pertanto, una palese incongruenza tra quanto dichiarato dal cliente e quanto riscontrabile dai documenti raccolti”. Il broker emittente è stato a sua volta sanzionato per 33.000 euro per non aver valutato in relazione a n. 18 clienti se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dall’agente proponente fossero idonei e sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica né ha provveduto in proprio ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Un soggetto sez. A ha ricevuto una sanzione di 36.000 euro per mancata applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica in relazione ad un cliente (contraente di n. 16 polizze) ed altri n. 7 clienti per i quali dette misure rafforzate erano necessarie in presenza di specifici fattori di rischio alto e/o indicatori di potenziale anomalia; mancata adozione delle necessarie misure proporzionate al rischio per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo di contraenti diversi da persona fisica in relazione a n.16 clienti individuati sulla base delle ulteriori informazioni che l’Istituto ha chiesto all’intermediario e che sono state riscontrate dall’impresa di assicurazioni mandante.

Il quarto soggetto che ha ricevuto una sanzione pecuniaria (per 33.000 euro) non ha valutato – in relazione a 14 clienti che hanno sottoscritto polizze emesse dalla compagnia slovacca NOVIS Poistovna – se le informazioni e la documentazione raccolte dai propri collaboratori fossero idonee ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica né provveduto ad applicare in via autonoma, sin dall’avvio dei rapporti continuativi, le ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica di volta in volta necessarie in relazione al più elevato rischio che caratterizza ciascuna fattispecie.