CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La legge sul c.d. “oblio oncologico” si pone il lodevole scopo di evitare discriminazioni, ma in materia assicurativa detta previsioni ambigue, della cui efficacia sostanziale è lecito dubitare.

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 359 – Gennaio 2024

1.Premessa
Il 5.12.2023 è stato approvato definitivamente dal Senato il d.d.l. S.851, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (in attesa, al momento di redazione del presente scritto, di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Si tratta della legge sul c.d. “oblio oncologico”, il cui scopo dichiarato – detto molto semplicemente – è quello di evitare discriminazioni in danno delle persone che, dopo essersi ammalate di tumore, ne sono guarite.

Gli àmbiti nei quali la legge intende prevenire le discriminazioni sono tre: le adozioni, le assunzioni ed i contratti: in particolare, i contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Si tratta dunque d’una legge che inciderà sia sul contenuto dei contratti, sia sull’attività di intermediazione, introducendo – come vedremo – l’ennesimo obbligo informativo a carico di broker ed agenti.

In questo scritto proverò a dar conto dei contenuti della legge, ed a segnalare i non pochi dubbi che essa suscita sia sul piano applicativo, sia sul piano della idoneità rispetto al raggiungimento dello scopo: naturalmente con limitato riferimento ai contratti di assicurazione e para-assicurativi.

2. Struttura della legge
La legge si compone di soli cinque articoli. L’art. 1 detta la definizione generale di “diritto all’oblio oncologico”; il lunghissimo art. 2 (sette commi!) si occupa della materia contrattuale; l’art. 3 delle adozioni; l’art. 4 dell’accesso ai concorsi; l’art. 5 infine detta disposizioni di diritto transitorio. Solo gli artt. 3 e 5 riguardano direttamente il diritto assicurativo.

Non potevano mancare le sempiterne deleghe, in questo caso ben tre: al CICR, all’IVASS ed al Ministero della Salute, cui è demandato – come vedremo meglio più oltre – di definire alcuni aspetti di dettaglio, nonché i contenuti dell’immancabile modulistica che intermediari e clienti dovranno scambiarsi.

L’idea che sta al fondo dell’intera legge è questa: chi ha avuto il tumore ed è guarito da tot anni (vedremo poi quanti: la misura non è uguale per tutti), volendo stipulare una polizza non può essere costretto ad accettare condizioni diverse e peggiori rispetto a quelle che gli sarebbero state offerte, se avesse sempre goduto di buona salute.

Scopo nobilissimo, ovviamente; ma che la legge sia in grado di conseguirlo è un’altra storia. Anzi, non è infondato il timore che, per come è scritta, la nuova legge possa produrre effetti perversi: ad esempio, la “selezione avversa” della clientela.

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