Bruno Pagamici
I viaggiatori che hanno subìto restrizioni del soggiorno turistico causa Covid-19 possono aver diritto a una riduzione del prezzo del pacchetto. Secondo la direttiva comunitaria relativa ai prodotti turistici è infatti prevista una responsabilità oggettiva dell’organizzatore (agenzia di viaggi o tour operator) e pertanto il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti, a meno che venga dimostrato che tale difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso. È quanto si legge nella sentenza del 12 gennaio 2023 della Corte di giustizia europea nella causa C-396/21 Fti Touristik (pacchetto turistico per le isole Canarie) che ha dovuto decidere in merito alle alterazioni del soggiorno turistico subìte da due viaggiatori a causa delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19.

Ecco come è andata. Due viaggiatori avevano acquistato presso un organizzatore di viaggi tedesco un pacchetto turistico per un viaggio di due settimane a Gran Canaria con inizio il 13 marzo 2020. Essi chiedono una riduzione del prezzo del 70% a causa delle restrizioni imposte su tale isola il 15 marzo 2020 al fine di contrastare la diffusione della pandemia di Covid e del loro ritorno anticipato. Infatti, le spiagge sono state chiuse ed è stato applicato un coprifuoco, cosicché ai clienti non è stato consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti. Il 18 marzo 2020 i due viaggiatori sono stati informati che dovevano tenersi pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e, il giorno successivo, sono dovuti rientrare in Germania. Considerando di non essere responsabile di ciò che costituiva un «rischio generico della vita», l’organizzatore ha rifiutato di concedere la riduzione di prezzo richiesta. I due viaggiatori hanno proposto ricorso al tribunale del land, Monaco di Baviera I, il quale investito della causa in secondo grado ha chiesto alla Corte di giustizia europea di interpretare la direttiva relativa ai pacchetti turistici. Quest’ultima prevede che il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

La sentenza. Con la sentenza del 12 gennaio la Corte ha pertanto stabilito che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, quale la Covid-19. Essendo prevista in tal senso una responsabilità oggettiva dell’organizzatore. quest’ultimo è liberato soltanto quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici sono imputabili al viaggiatore, ipotesi non corrispondente al caso di specie. Invece, poco importa che restrizioni come quelle di cui trattasi siano state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri paesi in ragione della propagazione mondiale della pandemia.

Bruno Pagamici
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