PROROGATE LE DISPOSIZIONI CHE CONSENTONO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO PRIMA DELLA VECCHIAIA
di Daniele Cirioli
Un anno ancora di Ape sociale. La Manovra 2023, infatti, proroga al corrente anno la misura di «prepensionamento» operativa dall’anno 2017 a favore dei soggetti in particolari condizioni e con almeno 63 anni d’età, confermando gli elenchi di «attività gravose» vigenti l’anno scorso. Confermata, inoltre, anche la disciplina operativa; per cui la domanda per il riconoscimento va presentata entro il prossimo 31 marzo, per garantirsi il diritto al prepensionamento (quelle presentate successivamente, comunque non oltre il 30 novembre, sono considerate solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate).

Mettersi a riposo prima. L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l’età fissata per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico-sociale, con l’erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Queste le condizioni per il diritto:

aver cessato l’attività lavorativa;

– non essere titolare di una pensione diretta;

– trovarsi in una delle particolari situazioni tutelate;

– far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd gravose);

– maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps.

Le situazioni per il diritto. Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione separata, che si trovano in una delle seguenti situazioni:

– stato di disoccupazione = possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e dello stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico e aver concluso la fruizione, dell’intera indennità di disoccupazione spettante (Naspi, Dis-Coll, etc.). Rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi.

– caregivers = possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, l’assistenza al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap grave (ex legge 104/1992); ovvero a parenti di secondo grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni d’età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati, ecc.);

– invalidi civili = possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e il riconosciuto dell’invalidità civile di grado almeno pari al 74%;

– attività gravose = lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’Ape svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa, una o più delle previste attività e professioni gravose (si vedano tabelle in pagina). Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo a 32 anni: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini; i ceramisti (codice Istat 6.3.2.1.2); i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (codice Istat 7.1.3.3).

Sconto speciale alle mamme. Uno sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici donne e, in particolare, alle «madri»: hanno diritto allo sconto di 1 anno del requisito contributivo di accesso all’Ape per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni. Ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e gli adottivi. Pertanto, le madri con due figli possono accedere all’Ape con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 anni per i lavori gravosi).
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