CASSAZIONE/RISPONDE LA SOCIETÀ
Risarcito il socio infortunato. La società ben può essere chiamata a rispondere dell’incidente occorso all’associato in partecipazione, che pure non è un dipendente. E ciò perché l’articolo 2087 Cc sulla tutela delle condizioni di lavoro costituisce una norma di chiusura del sistema di sicurezza e prevenzione: ai fini dell’obbligo di protezione, dunque, conta l’erogazione della prestazione, al di là della formale categoria contrattuale con cui viene l’attività risulta svolta. D’altronde l’articolo 2, comma primo lettera a) del decreto legislativo 81/2001 include gli associati in partecipazione tra i destinatari della disciplina. È l’impresa a dover provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza e non il danneggiato a dover dimostrare il fatto del terzo, doloso o colposo.

È quanto emerge dall’ordinanza 37019/22, pubblicata dalla sezione lavoro della Cassazione.
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Dario Ferrara
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