LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO
Un tetto al prepensionamento con «quota 103»: 2.818,65 euro lordi mensili, cioè cinque volte il minimo dell’Inps. Chi si avvale della proroga al 2023 del prepensionamento (che cambia nome e si chiama «pensione anticipata flessibile»), infatti, deve fare i conti che, finché non compie i 67 anni (previsti oggi per la pensione di vecchiaia), non potrà percepire per intero la pensione cui ha diritto, qualora d’importo superiore al predetto limite. A stabilirlo è la legge di Bilancio n. 197/2022 che proroga per l’anno 2023 la possibilità di anticipare il riposo dal lavoro a chi può far valere due requisiti: almeno 62 anni d’età e almeno 41 anni di contributi. Chi rifiuta l’opportunità, avendone diritto, può optare per ricevere in busta paga l’importo equivalente dei contributi che normalmente gli sono trattenuti per la pensione (il 9,19%).

«Quota 103» cambia nome. Fotocopia della misura di prepensionamento in vigore da vari anni («quota 100» per il triennio 2019/2021 e «quota 102» per l’anno 2022), consentirà quest’anno ai lavoratori iscritti all’Inps, inclusa la gestione separata, di mettersi a riposo all’età di almeno 62 anni con un’anzianità di contributi di almeno 41 anni (62 + 41 = 103). Sarà operativa dal 1° gennaio al 31 dicembre del corrente anno, con la possibilità, come già previsto per le passate versioni (quote 100 e 102), di spendere il diritto alla pensione anche successivamente al 2023, purché la maturazione dei requisiti sia avvenuta entro il 31 dicembre 2023. La legge di Bilancio attribuisce un nome alla misura di prepensionamento: «pensione anticipata flessibile».

Utilizzabile il cumulo contributivo. Ai fini del conseguimento del diritto alla nuova «pensione anticipata flessibile», chi è iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps (sono escluse le casse di previdenza dei professionisti) può cumulare gli anni di contribuzione che ha maturato presso le singole gestioni, purché relativi a periodi non coincidenti. La facoltà è concessa in base alle regole del c.d. «cumulo contributivo».

Le finestre. Con la nuova «pensione anticipata flessibile» continuano a operare le finestre: la decorrenza della pensione, cioè, è ritardata rispetto al momento di maturazione del diritto:

– dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato, che vuol dire non prima del 1° aprile 2023 anche per chi abbia maturato «quota 103» nel 2022;

– dopo una finestra di sei mesi dalla maturazione dei requisiti, comunque non prima del 1° agosto 2023, per i dipendenti pubblici che, peraltro, devono fare domanda di collocamento a riposo con preavviso di sei mesi. Per i lavoratori del comparto scuola e dell’AFAM valgono le ordinarie regole di pensionamento; pertanto cessazione dal servizio e decorrenza della pensione hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui sono maturati i requisiti.

Il limite d’importo. Novità della «pensione anticipata flessibile» è la previsione del limite d’importo: cinque volte il minimo Inps. Il vincolo non è per sempre, ma limitato al periodo di «prepensionamento», cioè finché il pensionato non compie l’età prevista per il «pensionamento ordinario», oggi pari a 67 anni. Ciò rende, pertanto, meno conveniente il prepensionamento a chi ha diritto a una pensione d’importo superiore a 2.818,65 euro lordi mensili (è il valore 2023 di cinque volte il minimo Inps); mentre il vincolo è indifferente a chi ha diritto a una pensione fino a tale tetto (in misura annua pari a 36.642 euro).

Un premio a chi non si pensiona. La Manovra 2023, accanto alla riproposizione del prepensionamento con «quota», prevede una seconda misura sempre a favore di chi può fruire di «quota 103»: rinunciare all’accredito contributivo per la pensione, che significa non pagare più i contributi per la pensione (quota a carico del lavoratore pari, in genere, al 9,19%) per intascare il relativo importo in busta paga. Un decreto ministeriale dovrà dettare la disciplina operativa.

Carla De Lellis
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