LO SCONTO INEDITO (ANCHE PER LE QUOTE DI OICR) PREVISTO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023
di Riccardo Mezzi e Rosa Biancolli
Possibilità di affrancamento a favore delle quote di Oicr e delle polizze vita. L’istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell’investimento a quello di mercato ed evitando l’emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell’investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.

Il Tuf (Testo unico dell’intermediazione finanziaria) definisce gli Oicr come organismi finalizzati alla gestione collettiva del risparmio, raccolto tra investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, per investirlo in strumenti finanziari in base a una politica di investimento predeterminata. Rientrano in questa definizione i fondi comuni di investimento (Oicr a base contrattuale) e le Sicav (Società di investimento a capitale variabile, Oicr a base statutaria). I proventi derivanti da tali investimenti costituiscono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g del Tuir) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir) e sono ordinariamente assoggettati a tassazione con una aliquota del 26%, da ultimo stabilita dall’art. 3 del dl 66/2014, applicata quale imposta sostitutiva (dell’Irpef) o ritenuta a titolo di imposta a seconda della qualificazione come reddito di capitale o diverso.

Discorso analogo riguarda la plusvalenza maturata sui proventi derivanti da polizze vita, anch’essa ordinariamente tassata tramite imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

La disposizione in commento consente, con riferimento agli Oicr, di considerare realizzati i proventi derivanti da cessioni o rimborso di quote o azioni, sostituendo ai fini del calcolo il relativo costo di acquisto con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, con una possibilità di affrancamento versando un’imposta al 14%. Il contribuente esercita l’opzione entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all’intermediario presso cui intrattiene il rapporto. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 settembre 2023 dall’intermediario che ne riceve provvista dal contribuente. Per le polizze vita, invece, si possono considerare corrisposti, una volta assoggettati a tassazione con aliquota al 14%, i redditi costituiti dal differenziale tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 (ossia quanto dovuto dalla compagnia all’assicurato) e i premi versati dal sottoscrittore. L’imposta sostitutiva è versata dall’intermediario assicurativo entro il 16 settembre 2023, con provvista fornita dal contribuente.
Fonte: