I DATI SULLA GIUSTIZIA MIGLIORANO. IN AMBITO CONDOMINIALE CRESCE LA PROPENSIONE A CONCILIARE

di Gianfranco Di Rago
Diminuiscono le cause condominiali dinanzi ai tribunali e aumentano le controversie risolte in sede di mediazione. È questo il bilancio che si ricava dai dati diffusi nelle scorse settimane dal ministero della giustizia sull’andamento dei procedimenti civili, che evidenziano un miglioramento rispetto al 2021. Negli ultimi 12 mesi le cause civili, delle quali quelle condominiali rappresentano circa una su cinque, si sono ridotte del 5,4%. L’arretrato civile è così diminuito del 3,9% in Cassazione, del 14,1% in corte di appello e del 3% in primo grado. Inoltre per la prima volta le pendenze totali nel settore civile sono scese sotto i tre milioni, quasi dimezzandosi rispetto al 2009. Parallelamente è aumentata l’efficacia delle procedure di mediazione, delle quali pure gran parte è rappresentata dai conflitti tra condomini. Nel primo semestre 2022, sempre secondo i dati diffusi dal mingiustizia, nel 54,4% dei casi la parte chiamata in mediazione ha aderito alla procedura. E in questi casi, evidentemente, crescono le possibilità di trovare un accordo, che è stato effettivamente raggiunto nel 29,6% dei casi nel secondo trimestre 2022.
Perché conciliare conviene? È innanzitutto una questione di tempi. Quelli del processo civile sono molto lunghi. Un giudizio di primo grado in tribunale dura in media due anni. Se poi si pensa al rischio delle impugnazioni in appello e in Cassazione è facile comprendere come il tempo necessario ad arrivare a una sentenza definitiva possa aumentare a dismisura. La mediazione, al contrario, si caratterizza per la sua breve durata. Una volta recapitata l’istanza all’organismo prescelto, passano poche settimane per arrivare al primo incontro, nel quale le parti valuteranno se proseguire o meno. L’obbligatorietà del primo incontro in una serie di casi previsti dalla legge, ivi incluso il contenzioso condominiale, aumenta la possibilità che le parti decidano di continuare. E, in questo caso, si moltiplicano le chances di giungere a un accordo nel giro di pochi mesi. Sono sufficienti uno o più incontri per dare modo ai litiganti di confrontarsi, con la sapiente regia del mediatore, sulle motivazioni del contenzioso che le oppone e valutare se vi siano delle possibilità conciliative.
Si tratta poi di una questione di costi. Per quanto la presenza dei difensori sia necessaria nelle mediazioni c.d. obbligatorie, queste ultime sono tendenzialmente più economiche rispetto al processo, non fosse altro che in considerazione della differente durata dei procedimenti e dell’attività richiesta all’avvocato. È vero che il costo della mediazione rischia di rimanere a carico di ciascuna delle parti anche in caso di accordo, diversamente di quanto generalmente avviene in caso di accoglimento delle proprie ragioni in giudizio. Ma, a parte l’ovvia considerazione che la vittoria di una causa è cosa ben diversa da un accordo con la controparte, si può osservare come le parti, nell’individuazione del contenuto complessivo della transazione, valutino anche il costo della procedura che è servita a condurle fino a quel punto. Detto costo diventa uno degli elementi da prendere in considerazione al fine di decidere se procedere o meno alla finalizzazione dell’intesa. Anche facendo una seria riflessione sugli ulteriori costi che sarebbero necessari per avviare il successivo giudizio. E occorre poi ricordare che per le spese di mediazione sostenute è previsto dalla legge un credito di imposta fino a € 500,00 in caso di raggiungimento dell’accordo (che altrimenti si riduce della metà). La riforma Cartabia ha stabilito che detto credito di imposta sia aumentato fino a € 600,00 e inoltre che, in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti sia riconosciuto un ulteriore credito di imposta, questa volta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e sempre fino alla concorrenza di € 600,00.
Ulteriori motivi per puntare sull’istituto sono poi l’informalità e la riservatezza della procedura, nonché il fatto che le parti, diversamente che nel processo, nel quale possono a mala pena presenziare alle udienze, diventano protagoniste, potendo illustrare in prima persona le ragioni della controversia che le vede coinvolte. Infine, l’accordo di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Di conseguenza, ove le parti non diano volontariamente seguito alle obbligazioni indicate nell’accordo, ciascuna di esse potrà avvalersi del rimedio dell’esecuzione forzata per cercare di ottenere il risultato che le era stato promesso dalla controparte.
Le novità della riforma Cartabia. Il dlgs n. 149/2022, pubblicato sulla Gu del 17/10/2022 e adottato sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 206/2021 (c.d. riforma Cartabia della giustizia civile), ha previsto numerose modifiche in materia mediazione, allo scopo di renderla più efficace. Vediamo di illustrare quelle che riguardano più nello specifico il contenzioso condominiale.
Si segnala la quasi riscrittura dell’art. 71-quater disp. att. c.c., norma introdotta dalla riforma del condominio del 2012. Vengono infatti abrogati i commi 2, 4, 5 e 6. Nel primo caso si tratta della disposizione che stabilisce che l’organismo competente allo svolgimento della mediazione sia quello ubicato nella circoscrizione del tribunale nel quale il condominio è situato. Si tratta però di una modifica apparente, perché, eliminata tale norma speciale, resasi a suo tempo necessaria per via del vuoto normativo venutosi a verificare a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della mediazione c.d. obbligatoria, continua a farsi applicazione del generale criterio di competenza fissato dall’art. 4 del dlgs 28/2010, ovvero quello del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che nella specie è sempre quello del luogo in cui sorge l’edificio condominiale (art. 23 c.p.c.). La competenza dell’organismo sarà però derogabile su accordo delle parti.
L’eliminazione dei successivi commi 4, 5 e 6 dell’art. 71-quater disp. att. c.c. si spiega invece con la nuova disciplina della legittimazione dell’amministratore alla partecipazione al procedimento di mediazione. Infatti, secondo il nuovo art. 5-bis del dlgs 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, l’amministratore del condominio è ora pienamente legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza la necessità di una previa autorizzazione assembleare. La nuova disposizione prevede altresì che la proposta conciliativa debba comunque essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nella proposta medesima con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa. Non si può non sottolineare la discutibilità dell’intervento del legislatore delegato sul quorum assembleare. Mentre la disposizione oggi in vigore lo individua con esattezza (per giurisprudenza costante di legittimità sarà poi sempre richiesta l’unanimità laddove la delibera abbia per oggetto non meri diritti di credito, ma diritti reali sui beni comuni), con la nuova normativa si rischia di ripiombare in una situazione di incertezza, che non sarà di certo utile.
Da ultimo occorre segnalare che la manovra finanziaria (legge n. 197/2022 in Gu del 29/12/22) ha anticipato l’entrata in vigore della riforma del processo civile al prossimo 28 febbraio 2023 (art. 35 del dlgs 149/2022).
Invece l’applicazione della maggior parte delle disposizioni in tema di mediazione continuerà a decorrere dal 30 giugno 2023, come previsto dall’art. 41 del dlgs 149/2022, disposizione che, per quanto a sua volta novellata dalla manovra finanziaria, ha lasciato fermo il termine originario per la maggior parte delle previsioni di cui all’art. 7 del dlgs 149/2022.
Tuttavia potrebbe essersi venuta a creare una lacuna normativa. Come detto, infatti, l’abrogazione di molti commi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. si spiega alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all’art. 5-bis del dlgs 28/2010. Tuttavia la prima modifica sembrerebbe destinata a entrare in vigore alcuni mesi prima della seconda, perché l’art. 35 del dlgs 149/22 recita testualmente che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023” e non si rinviene alcuna disposizione specifica relativa all’entrata in vigore delle modifiche del predetto art. 71-quater disp. att. c.c..
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