L’ANALISI DELLE NOVITÀ PREVIDENZIALI DELL’ULTIMA LEGGE DI BILANCIO, IN G.U. IL 29 DICEMBRE
di Gianpaolo Sbaraglia
Novità in arrivo in materia previdenziale e di pensioni. Questo quanto emerge dalla legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022), pubblicata in G.u. il 29 dicembre scorso. Proviamo a fare il punto su quelle di maggior rilievo: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti e pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103). Quanto alla prima novità, l’art. 1, comma 281, della legge di bilancio reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (quota Ivs) a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; al 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Data l’eccezionalità della disposizione, lo “sconto” non incide sulla misura delle pensioni, rimanendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura in commento era stata introdotta dalla l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La misura dell’esonero era stata inizialmente fissata nella misura dello 0,8%, ma essa è stata successivamente incrementata di 1,2 punti percentuali dall’art. 20, comma 1, dl n. 115/2022, portando l’esonero contributivo totale al 2%, limitatamente agli ultimi 6 mesi dell’anno 2022. Tenuto conto che la norma in commento richiama la disposizione della legge di bilancio 2022, anche le indicazioni di prassi fornite in relazione a quest’ultima possono continuare a trovare applicazione (circ. Inps n. 43/2022, messaggio Inps n. 3499/2022). Sulla spettanza dell’esonero, quest’ultimo si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, inclusi i rapporti di apprendistato. Non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31, dlgs n. 150/2015. Si sostanzia in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è, pertanto, subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Come osservato dalla circ. Inps n. 43/2022, in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2023, la riduzione contributiva potrebbe applicarsi anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione (a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 o a 1.923 euro); l’esonero non trova applicazione per la quattordicesima mensilità in quanto l’art. 1, comma 121, legge di bilancio 2022, richiamato dall’art. 1, comma 281 della legge di Bilancio 2023, fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima. Venendo alla seconda novità, l’art. 1, commi dal 283 al 285, della legge di bilancio 2023 introduce, in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, denominata pensione anticipata flessibile. Terminato il triennio di sperimentazione per la pensione “Quota 100”, nonché l’annualità di sperimentazione per “Quota 102”, la legge di bilancio 2023 ha introdotto il nuovo trattamento “Quota 103”, andando a modificare l’art. 14-bis, dl n. 4/2019, che disciplinava le prestazioni pensionistiche anticipate agevolate previgenti. Anche Quota 103 consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto all’art. 24, comma 10, dl n. 201/2011 (pensione anticipata ordinaria legge Fornero). Per il solo 2023, la nuova disposizione riconosce un accesso pensionistico anticipato per coloro che possiedono congiuntamente: un’età anagrafica di almeno 62 anni; 41 anni di contributi. Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente. La nuova fattispecie, alternativa rispetto a quelle già vigenti, è introdotta per gli iscritti: all’Assicurazione generale obbligatoria; a forme esclusive e sostitutive della medesima, purché gestite dall’Inps; alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, n. 335. Sono, invece, esclusi il personale militare delle Forze armate; il personale delle forze di polizia a ordinamento civile; il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Come accennato, il diritto al trattamento pensionistico in esame si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il requisito contributivo di 41 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, ossia cumulando gratuitamente tutti i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche Inps. Rimangono esclusi dal cumulo i periodi maturati presso le casse professionali private di cui al dlgs 103/1996 o privatizzate di cui al dlgs 509/1994. Il cumulo è, inoltre, consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti ed è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto. Per Quota 103, il legislatore ha introdotto disposizioni specifiche sui criteri di calcolo. In particolare, il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente. Il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario Fornero. Pertanto, la liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia, ossia dal mese successivo al compimento di 67 anni, salvi casi specifici (dl n. 201/2011). La legge di bilancio 2023 stabilisce che Quota 103 non è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (sino al 31 dicembre 2024, 67 anni, ex art. 24, comma 6, dl n. 201/2011).

*studio e-Ius Tax&Legal
Fonte: