NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE APPALTATRICI: SOPRA I 516 MILA EURO OCCORRE L’ATTESTAZIONE SOA
di Fabrizio G. Poggiani
Dal prossimo anno, fatte salve alcune fattispecie, la detrazione maggiorata del 110%, fruibile per gli interventi di efficientamento energetico, scende al 90% per le villette e unifamiliari, per le spese sostenute fino al 31/12/2023 e con interventi avviati dall’1/1/2023. S’innescano, inoltre, le nuove regole per le imprese appaltatrici che ora, per importi superiori a 516.000 euro, devono essere in possesso (o in procinto di ottenere) l’attestazione Soa.Queste alcune delle indicazioni più interessanti riferibili ai bonus edilizi, tenendo conto anche delle novità della legge di bilancio 2023, n. 197/2022, in Gu del 29 dicembre scorso.
Superbonus. Con il 2023 il 110% sparisce per le villette e le unifamiliari e viene sostituito con il 90%, per le spese sostenute fino al 31/12/2023 e per gli interventi avviati a partire da inizio del prossimo anno.
Per beneficiare della detta detrazione, però, il fruitore deve essere titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che deve, necessariamente, essere adibito ad abitazione principale, da intendersi quella nella quale la persona fisica (fruitore), che la possiede in proprietà o in godimento o i suoi familiari, dimora abitualmente, sempre se lo stesso beneficiario possiede un reddito di riferimento complessivo inferiore a 15.000 euro, incrementato sulla base del quoziente familiare.
Si ricorda, inoltre, che i lavori edili avviati dal 28/5/2022, di cui all’allegato “X” al dlgs 81/2008, anche ai fini del superbonus e dell’opzione per cessione e/o sconto, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, possono essere agevolati solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’art. 51 del dlgs 81/2015 e del comma 43-bis dell’art. 1 della legge 234/2021.
Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione, si deve far riferimento esclusivamente ai “lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″ il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro.
Per la fruizione della detrazione maggiorata e dell’opzione per la cessione e/o sconto in fattura, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, dall’1/1/2023 al 30/6/2023, i lavori di importo superiore a 516.000 euro devono essere affidati a imprese o a subappaltatrici che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, risultino in possesso dell’attestazione Soa, di cui all’art. 84 del dlgs 50/2016 o a imprese (anche subappaltatrici), che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto) hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.
Le citate disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21/5/2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 21/2022) e ai contratti di appalto o di subappalto, aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla richiamata data del 21/05/2022.
Dall’1/7/2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali indicati, le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi per importi superiori a 516.000 euro dovranno obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa, non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
In seguito alle disposizioni, prima dell’art. 28 del dl 4/2022 e, poi, dall’art. 29-bis del dl 17/2022, la disciplina recata dall’art. 121 del dl 34/2020 consentiva nella sostanza una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore di “soggetti vigilati”.
Il comma 1 dell’art. 14 del dl 50/2022, convertito nella legge 91/2022 ha previsto che per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dall’1/5/2022, sia possibile una quarta cessione da parte delle banche o delle società appartenenti a un gruppo bancario, a favore dei propri correntisti, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente svolta.
L’art. 40-quater del dl 73/2022 convertito (decreto “Semplificazioni”), infine, abrogando il comma 3 dell’art. 57 del dl 50/2022 ha disposto che l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali, di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 14 del dl 50/2022, trova applicazione anche per tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all’Agenzia delle entrate prima del 16/07/2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 50/2022).
Barriere architettoniche. Con la manovra 2023, il legislatore è intervenuto anche sull’art. 119-ter del dl 34/2020, concernente la detrazione del 75% per i lavori destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, che era normativamente in scadenza il 31/12/2022 e, ferma restando l’intera disciplina, ha prorogato la fruizione anche sulle spese sostenute fino al 31/12/2025, stabilendo ulteriormente che le delibere condominiali, relative ai citati interventi destinati alla rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere assunte con una maggioranza dei partecipanti all’assemblea, rappresentativa di un terzo del valore millesimale dell’intero edificio.
Mobili e arredi. Un ulteriore intervento riguarda l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con determinate caratteristiche, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, cui spetta una detrazione Irpef del 50%, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013 (“bonus mobili”), fruibile per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2024, ai sensi del comma 37 dell’art. 1 della legge 234/2021.
Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013 § 3.1).
Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione indicata era sceso, per le spese sostenute nell’anno 2022, da 16.000 a 10.000 euro mentre, per gli anni 2023 e 2024, il limite è stato ulteriormente ridotto a 5.000 euro, ai sensi del citato comma 37, art. 1 della legge 234/2021.
Con la legge di bilancio 2023 il limite, riferibile alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle entrate, circ. 29/E/2013), è stato definitivamente fissato per il 2023 in euro 8.000.
Fotovoltaico. La legge di bilancio 2023 introduce, inoltre, il comma 7-bis nell’art. 119 del dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, il quale stabilisce che la detrazione prevista dal comma 5 del citato articolo (superbonus), riferibile agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici trainati dagli interventi di efficientamento e antisismici, eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’articolo 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge 383/2020, di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, spetta anche se i lavori sono stati realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove risultano realizzati gli interventi trainanti indicati, di cui ai commi 1 e 4, sempre che gli stessi siano collocati in edifici siti in centri storici e soggetti ai vincoli, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 136 e del comma 1 dell’art. 142 del dlgs 42/2004.
Infine, fermo restando il limite di spesa indicato dal comma 10-bis, per i detti interventi, si rende applicabile l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 chilowatt.
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