NOVITÀ SULLE GARANZIE PROVVISORIE PER PARTECIPARE A GARE PREVISTE NELLO SCHEMA DEL CODICE
di Andrea Mascolini
Fidejussioni per partecipare alle gare «native digitali»; semplificazione dei casi di riduzione della garanzia provvisoria; confermata l’esclusione della garanzia per i servizi tecnici; «giallo» sull’importo (1% o 2%?). Sono questi alcuni dei punti principali che caratterizzano la nuova disciplina sulle garanzie provvisorie per la partecipazione alla gara contenuta nello schema del nuovo codice appalti inviato alle camere il 9 gennaio per il parere di rito che dovrà essere reso entro il 9 febbraio.

Dalla lettura dello schema emerge però un «giallo» sull’importo della garanzia provvisoria, quando dovrà essere richiesta. Infatti, l’articolo 53, comma 2 dello schema fissa il limite dell’1%, mentre al successivo articolo 106 si fa riferimento all’importo del 2% «del valore complessivo della procedura», riducibile all’1%, ma anche incrementabile, motivatamente, fino al 4%. Una cosa che sarà opportuno risolvere.

Venendo alle novità, una delle più importanti è rappresentata dal fatto che la garanzia fidejussoria deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate.

La norma lascia sempre libero l’operatore economico di scegliere fra fidejussione o cauzione, ma laddove dovesse optare per le fidejussione, è appunto questa la novità, si dovrà trattare di una polizza fidejussoria «nativa digitale».

La commissione speciale del Consiglio di Stato che su incarico del governo Draghi ha redatto l’articolato ha motivato questa scelta sottolineando che il formato digitale delle garanzie servirà ad aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, nel contempo riducendo gli oneri amministrativi.

Altra novità importante rispetto all’attuale codice appalti (articolo 93 del decreto 50/2016) è la semplificazione dei casi in cui è possibile procedere alla riduzione dell’importo della garanzia che, per quanto attiene alla durata, dovrà sempre essere efficace per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, salvo durate diverse, maggiori o minori stabilite dal Rup (responsabile unico del procedimento).

Nello schema del codice si prevedono innanzitutto due ipotesi generali (riduzione del 50% per le piccole, medie e microimprese e riduzione del 10%, cumulabile con la prima, se l’operatore economico presenta una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (basati sulla cosiddetta «blockchain»).

Una terza ipotesi è invece rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che dovrà decidere se ammettere un altro taglio del 20% (limite massimo, comunque più basso dell’attuale 30%) quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13. In questo caso la differenza con il sistema attuale è che l’entità della riduzione è stabilita negli atti di gara dalla stazione appaltante e non è più automaticamente del 30 %, come accade oggi.

Viene eliminato, infine, l’attuale comma 8 dell’articolo 93 contenente l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, riducendo gli oneri a carico degli operatori, ma anche eliminando una causa di esclusione dalla gara.

Tutte le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12 dello schema; si conferma inoltre che la garanzia provvisoria non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del Rup.
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