GLI ERMELLINI INDICANO QUANDO SI CONFIGURA LA RESPONSABILITÀ PENALE PER DICHIARAZIONI FITTIZIE
di Nicola Pietrantoni
Il dolo eventuale è sufficiente a integrare il “delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, previsto e punito all’articolo 2, dlgs 10 marzo 2000, n. 74. Infatti, la sola accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, comprensiva di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva, fa scattare il reato. Sebbene la norma richieda il dolo specifico di evasione.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione (III sezione penale), con la sentenza n. 42606/2022, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 11 novembre.

L’imputazione e il motivo di ricorso. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, l’imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado, per il delitto ex art. 2, dlgs 74/2000, in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante di una società, aveva presentato la relativa dichiarazione fiscale avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti, indicando elementi passivi fittizi proprio al fine di evadere le imposte.

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