Secondo la Corte di Cassazione, non è ndennizzabile il sinistro avvenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 1901 c.c., nonostante l’intermediario abbia accettato il pagamento tardivo del premio

di Samuele Marinello

Non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l’Assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio; così ha deciso Cass. civ., sez. VI – 3, con ordinanza del 3 dicembre 2021 n. 38216.

Cenni introduttivi

Il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta; il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti; l’efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge al pagamento del premio (art. 1899 c.c.).

Questa regola è l’espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d. inversione del ciclo produttivo tipica delle operazioni assicurative: l’Assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati; dunque, il contratto di assicurazione esiste prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.

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