Secondo la Corte di Cassazione, non è ndennizzabile il sinistro avvenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 1901 c.c., nonostante l’intermediario abbia accettato il pagamento tardivo del premio
di Samuele Marinello
Non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l’Assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio; così ha deciso Cass. civ., sez. VI – 3, con ordinanza del 3 dicembre 2021 n. 38216.
Cenni introduttivi
Il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta; il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti; l’efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge al pagamento del premio (art. 1899 c.c.).
Questa regola è l’espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d. inversione del ciclo produttivo tipica delle operazioni assicurative: l’Assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati; dunque, il contratto di assicurazione esiste prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.
Nel contratto di assicurazione, la sopportazione del rischio da parte dell’Assicuratore è infatti condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio; in tale contratto, l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra la totalità dei rischi assunti dall’assicuratore, e la totalità dei premi dovuti dagli assicurati (c.d. principio di comunione dei rischi). Per effetto di tale meccanismo economico, l’assicuratore, quando assume su di sé l’alea del pagamento dell’indennizzo, deve essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecniche calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati. Da ciò discende che il mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato turba, non già e non solo, il singolo rapporto contrattuale, ma turba l’equilibrio del principio di comunione dei rischi. È dunque economicamente necessario che il contratto resti sospeso, per evitare – in violazione del principio di sana e prudente gestione – che l’assicuratore possa trovarsi a dover sopportare rischi per i quali non ha incassato i premi.
I contratti di assicurazione con rateizzazione del premio
In questi contratti, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo; quest’ultimo, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto; di una rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione potrebbe parlarsi solo quando tale rinuncia avvenga in modo espresso o, se tacito, inequivoco.
Se infatti l’art. 1901 c.c. ha lo scopo di garantire l’equilibrio tecnico/economico tra premi e rischi, l’Assicuratore che rinunciasse a far valere la carenza di copertura terrebbe una condotta apertamente contraria al dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 3 cod. ass. (*) e si esporrebbe al rischio di sanzioni da parte dell’Autorità di vigilanza. Mentre, infatti, nei contratti sinallagmatici la prestazione di ciascuna delle parti è destinata all’altra, nell’assicurazione, il premio corrisposto dall’assicurato costituisce solo in minima parte remunerazione dell’assicuratore (il caricamento); nella parte restante (il premio puro) esso rappresenta la provvista destinata a costituire la riserva sinistri con la quale l’assicuratore dovrà far fronte agli indennizzi dovuti alla massa degli assicurati.
Il silenzio circostanziato
Nel nostro ordinamento, il solo silenzio che può produrre effetti giuridici è il silenzio circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o fatti che rendono inequivoco il significato del silenzio: come nel caso del creditore che rifiuti il pagamento e restituisca la quietanza; ma colui che accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinuncia alla sospensione degli effetti del contratto.
Per concludere, nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all’art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l’una:
- se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc;
- se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.
Se, invece, si ritenesse che l’accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell’Assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l’inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali:
- l’art. 1901 c.c., non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti;
- si introdurrebbe a carico dell’assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma.
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(*) D.lgs. 07/09/2005 n. 209 – art. 3 – Finalità della vigilanza
- Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonchè, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
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