SOTTO LA LENTE DEI TECNICI DELLE ENTRATE ANCHE IL TEMA DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE DEDUCIBILI
di Fabrizio G. Poggiani
Nella ristrutturazione edilizia con interventi destinati al contenimento del rischio sismico che raggiunge una nuova configurazione dell’unità immobiliare, è possibile fruire del superbonus 110%. E visto di conformità e attestazione di congruità delle spese deducibili.
Così l’Agenzia delle entrate nelle risposte ai numerosi questi formulati dagli esperti nel corso del 5° Forum Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di ieri.

Il primo quesito verteva su una problematica ricorrente, dopo l’emanazione del dl 157/2021 (decreto Antifrodi) e nelle more di quanto sancito dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ovvero quella relativa alla possibilità di portare in detrazione, ai fini anche dei cosiddetti bonus ordinari, i costi relativi all’attestazione delle spese e visto di conformità, stante l’obbligatorietà degli stessi in relazione ai maggiori adempimenti richiesti. L’Agenzia richiama il comma 29, dell’art, 1 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) e conferma che il legislatore ha inserito nell’articolo 121 del dl 34/2020, il comma 1-ter che prevede l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute ai fini dell’applicazione delle detrazioni diverse dal 110% spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo articolo 121, e per le quali è possibile esercitare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’opzione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito corrispondente alle predette detrazioni, con le stesse modalità previste ai fini dell’applicazione del superbonus. Il secondo periodo della lettera b) del citato comma 1-ter dispone però che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, con la conseguenza che per effetto di detta disposizione, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento, quindi si deve ritenere anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (1/01/2022).

Il secondo quesito riguardava la possibilità di beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi finalizzati al contenimento del rischio sismico, stante la possibilità di raggiungere una nuova configurazione dell’unità immobiliare (o edificio) con spazi comuni e di servizio, al momento inesistenti; l’intervento oggetto del quesito, infatti, potrebbe portare a una diversa ubicazione in mappa delle singole unità con tagli, in termini di superficie, probabilmente diversi da quelli originari. Per l’Agenzia delle entrate, se l’intervento non è qualificabile come nuova costruzione, in linea di principio ritiene che lo stesso possa fruire del superbonus.

Una ulteriore problematica, riguardava il noto “bonus facciate”, come introdotto dai commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) in presenza di un albergo che aveva eseguito un intervento totale di rifacimento facciate entro la fine del 2021, ottenendo lo sconto in fattura e pagando il residuo entro la fine dell’anno; si chiedeva, sulla detta fattispecie, se il contribuente poteva beneficiare della percentuale del 90% (dall’1/01/2022 la percentuale è scesa al 60%) e, se l’operazione fosse ritenuta anteriore al 12/11/2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi) fosse corretto non ritenere necessario l’ottenimento dell’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, potendo presentare la comunicazione per l’opzione entro il 16/03/2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, con l’ulteriore necessità che il beneficiario dovesse anche essere in possesso, sia delle fatture, sia dell’accordo tra cedente e cessionari, ottenuti in data anteriore al 12/11/2021. L’Agenzia, analizzando la detta situazione, ha chiarito che, affinché non sia richiesto il visto di conformità, in caso di sconto in fattura, si rendeva necessario che, entro l’11/11/2021, la fattura fosse stata emessa necessariamente con l’indicazione dello sconto praticato, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020 e il pagamento del relativo saldo fosse stato effettuato, stante il fatto che l’indicazione dello sconto in fattura presuppone che ci sia stato già l’accordo in tal senso tra fornitore e cliente. Con riferimento alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, quest’ultima può essere inviata anche in data successiva all’11/11/2021, purché entro i termini ordinari previsti per l’anno in cui sono state sostenute le spese.
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