LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE SULLE POSSIBILI IMPUTAZIONI IN CAPO AL PROFESSIONISTA
di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
La mancata presentazione del bilancio di esercizio e le omesse comunicazioni alla Banca d’Italia in merito alla composizione degli organi sociali non può essere imputata al professionista tenutario delle scritture contabili se tali incombenze non erano espressamente previste nel mandato professionale.

A confermarlo è la Suprema Corte di cassazione (terza sezione civile) con la sentenza n. 2349 depositata il 26 gennaio scorso.

I fatti. Una società operante nel settore finanziario conferiva ad un commercialista un mandato professionale per la tenuta di tutta la documentazione contabile e fiscale ed i relativi adempimenti.

Alla società finanziaria ed in particolare ai membri del cda della stessa veniva notificato un procedimento sanzionatorio da parte della Banca d’italia ex art. 145 del d.lgs 385 (cioè del testo unico bancario) per omessa comunicazione della composizione degli organi sociali ex art. 106, comma 7 dello stesso decreto e della comunicazione della banca d’Italia del 7 giugno 2011. Agli stessi amministratori, inoltre, veniva notificata una ulteriore sanzione amministrativa per non aver adempiuto nei tempi previsti all’obbligo di pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci presso il registro delle imprese, sanzione che, veniva notificata anche al collegio sindacale, il quale, evidentemente non aveva provveduto al deposito in relazione ai propri obblighi sostitutivi ex art. 2406 c.c., in caso di omissioni degli amministratori. In relazione a quanto sopra ed alla mancata alimentazione dell’archivio antiriciclaggio la società veniva cancellata dall’albo speciale delle società autorizzate al credito.

La decisione di merito. Al professionista adito il tribunale di Trieste non riconosceva alcuna responsabilità in relazione alla circostanza, si legge nella motivazione richiamata dalla Cassazione, che nel mandato professionale non era previsto che il professionista dovesse assolvere alcun adempimento nei confronti della Banca d’Italia, mentre Il compito di provvedere al deposito del bilancio presso la camera di commercio era invece conferito ad altro professionista.

In senso analogo era orientata la decisione della Corte d’Appello di Trieste, che respingeva le istanze della società ribadendo che gli incarichi professionali conferiti non comprendessero gli obblighi informativi nei confronti della Banca centrale.

La decisione della cassazione. La società finanziaria ricorreva in Cassazione contro i giudici di prime cure evidenziando, fra l’altro, che da un lato l’incarico professionale non richieda la forma scritta ad substantiam, che nelle fatture del professionista emergeva che lo stesso aveva provveduto ad effettuare altre comunicazioni telematiche non previste dal mandato e che quindi in merito alle comunicazioni in commento le previsioni contrattuali dovevano avere un mero valore esemplificativo ed inoltre, dall’altro, che nulla impediva al professionista al di là dell’incarico conferito di espletare ulteriori prestazioni occasionali.

La Cassazione evidenzia, in punta di diritto, che l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta a sindacato di legittimità. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il vizio di sussunzione è limitato ai casi di omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il che «postula che l’accertamento in fatto dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investe la ricostruzione del fatto materiale esclusivamente riservata al giudice di merito». In altri termini si precisa che la corte di legittimità non è un «giudice di terzo grado» al quale risulti possibile devolvere le risultanze istruttorie. In definitiva, quindi, sono confermate in pieno le decisioni dei giudici di merito, secondo i quali, non possono essere addebitati al professionista danni e sanzioni per prestazioni non espressamente ricomprese nel mandato professionale.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
Fonte: