La tassazione agevolata prevista dal dlgs n. 252/2005 vale anche per le pensioni complementari integrative, per le quali rileva la disciplina vigente al momento di erogazione e non di maturazione.
Si tratta del canone oggetto della sentenza n. 1866/02/2021 emessa dalla Ctp di Lecce depositata lo scorso 30 dicembre.

Un ex dipendente Inps si era opposto al silenzio rifiuto di rimborso formatosi sulla sua richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di Irpef per diverse annualità che riguardavano il trattamento fiscale della propria pensione complementare. Contestava, in sostanza, che la propria pensione integrativa, illegittimamente cumulata al trattamento pensionistico ordinario erogato dall’Inps, avesse scontato un prelievo fiscale ordinario. Diversamente, come richiesto nell’istanza trasmessa via Pec, riteneva che nel caso in esame avrebbe dovuto essere applicata la norma di cui all’art. 11, comma 6, del dlgs n. 252/2005. Tale disciplina speciale prevede, infatti, che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, con assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%. L’ufficio, invece, disconosceva tale applicazione, sostenendo che il regime ordinario Irpef fosse giustificato dalla disciplina vigente non al momento dell’erogazione della pensione, ma a quello di sua maturazione, quando cioè la prestazione non è ancora pensione ma è importo contributivo utile a pensione, gestito dal fondo pensionistico.

La Ctp ha però condiviso le ragioni del contribuente, accogliendo il ricorso. Con le sentenze n. 10842 e 13095 del 2005, la Cassazione affermò l’assimilazione della prestazione pensionistica integrativa erogata dai Fondi pensione degli enti ex l. n. 70 del 1975, alla disciplina fiscale Irpef delle prestazioni pensionistiche complementari istituite con dlgs n. 124 del 1993. L’assimilazione trova applicazione anche sotto i regimi fiscali succedutisi nel tempo, proprio come quello di cui al dlgs n. 252/2005. L’applicazione della tassazione più lieve, già prevista per i riscatti delle posizioni individuali aperte in un fondo complementare da parte di un pubblico dipendente, non poteva infatti non riferirsi, con riguardo al momento di erogazione e non di maturazione, anche agli altri tipi di prestazione di previdenza complementare.

La disciplina fiscale agevolativa doveva applicarsi anche al soggetto titolare di pensione complementare, come il ricorrente, che otteneva l’accoglimento del ricorso con ordine di rimborso di quanto versato in eccedenza.
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